Cassazione Civile, Ordinanza n. 24594/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una intimazione di pagamento notificata a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle relative a IVA e diritti camerali. Il giudice tributario provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per tardività; la commissione regionale aveva confermato, ritenendo che l'atto contenesse l'indicazione delle modalità di proposizione del ricorso e che, essendo stata la notifica eseguita l'8 novembre 2016 e il ricorso introduttivo depositato il 16 gennaio 2017, fosse decorso il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. In cassazione il contribuente deduceva violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 100 c.p.c., 7 e 17 L. n. 212/2000, sostenendo che nell'intimazione non erano indicati l'autorità competente, il termine e le modalità di impugnazione. La Corte ha però rilevato che il motivo era formulato in modo non autosufficiente e privo di specificità, poiché il ricorrente aveva trascritto solo uno stralcio dell'atto impugnato senza riprodurre integralmente la tabella richiamata nell'intimazione, impedendo così alla Corte di verificare se l'atto contenesse davvero gli elementi informativi necessari e se la censura alla motivazione della CTR fosse fondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse il principio di autosufficienza, perché non consentiva di comprendere compiutamente il contenuto dell'intimazione di pagamento né di verificare la decisività della doglianza sulla mancata indicazione dei termini, delle modalità e dell'autorità competente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore delle controricorrenti, e la Corte ha dato atto altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità della censura.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione delle ragioni di censura sulla sola lettura dell'atto, senza rinvio ad atti esterni; occorre riprodurre specificamente gli atti e i documenti rilevanti.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario.
Indicato dalla CTR come termine non rispettato per la proposizione del ricorso contro l'intimazione di pagamento.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di indicare nell'atto impugnabile l'autorità competente, il termine e le modalità di ricorso.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte entrasse nel merito della relativa censura.
Richiamato nel corso del procedimento camerale non partecipato per la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la parte ha l'onere di rispettare in modo rigoroso il principio di autosufficienza: il motivo deve consentire alla Corte di comprendere, sulla sola base del ricorso, il contenuto degli atti richiamati e la decisività della doglianza.
- Quando si censura la sentenza di merito per non avere valutato correttamente il contenuto di un atto, è necessario trascrivere integralmente o riprodurre in modo puntuale l'atto e i documenti rilevanti, indicando anche dove siano stati prodotti nel giudizio di merito.
- La mera riproduzione di uno stralcio dell'atto impugnato non è sufficiente se da esso risulta un rinvio ad ulteriori parti o tabelle non trascritte, perché impedisce il controllo sulla fondatezza della censura.
- In cassazione è inammissibile la doglianza che richieda alla Corte un'attività esplorativa sugli atti di causa per verificare autonomamente il contenuto del documento contestato.
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