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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24605/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione contro una cartella esattoriale notificata per omissioni contributive a favore di un ente previdenziale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 35 della L. n. 689 del 1981, in combinato disposto con l'art. 17 della L. n. 6 del 1981, sostenendo che la cartella non fosse validamente emessa senza la previa notifica dell'ordinanza ingiunzione prevista da tali disposizioni. La corte territoriale aveva invece ritenuto che, nella riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, non fosse necessario alcun atto prodromico di quel tipo, né un previo avviso di accertamento ex art. 29 del D.L. n. 78 del 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha ribadito che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali regolato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e ss., in mancanza di una specifica previsione normativa che subordini la riscossione ad atti prodromici, non si applica la procedura della L. n. 689 del 1981, propria della materia sanzionatoria amministrativa. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per assenza di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.

  • artt. 18 e 35 della L. n. 689 del 1981

    disciplinano il procedimento sanzionatorio amministrativo, ma non si applicano alla riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali in assenza di espressa previsione.

  • art. 17 della L. n. 6 del 1981

    richiamato dal ricorrente nel combinato disposto a sostegno della necessità dell'ordinanza ingiunzione.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 29

    la corte d'appello ha escluso che fosse necessario il previo avviso di accertamento ai fini della validità della cartella.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e ss.

    regolano la riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali; in tale ambito, in assenza di previsioni espresse, non occorrono atti prodromici ulteriori.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per rinviare integralmente al precedente conforme e alle argomentazioni che lo sorreggono.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il rinvio motivazionale al precedente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, la validità della cartella non è subordinata, in via generale, alla previa notifica di atti prodromici se la legge non lo prevede espressamente.
  • La disciplina della L. n. 689 del 1981, propria delle sanzioni amministrative, non si estende alla riscossione dei contributi previdenziali in via automatica o analogica, salvo specifica previsione normativa.
  • In cassazione, il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è infondato quando la censura pretende di applicare al diverso procedimento di riscossione previdenziale una sequenza procedimentale dettata per un settore non omogeneo.
  • Quando la Corte ritiene di dare continuità a un precedente conforme, può motivare per relationem richiamando il precedente e le argomentazioni che lo sorreggono.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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