Cassazione Civile, Ordinanza n. 24598/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2008, erano stati rideterminati maggior reddito d'impresa, maggiore valore della produzione e maggiore volume d'affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva proceduto a rettifica analitico-induttiva richiamando i dati di uno studio di settore relativo all'attività svolta, ricavandone una percentuale di ricarico e sostenendo che non si trattasse di un accertamento fondato sugli studi di settore in senso proprio, ma solo di un ausilio per individuare la percentuale di ricarico. La CTR aveva invece ritenuto nullo l'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sugli studi di settore e sull'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che il contraddittorio obbligatorio non fosse dovuto perché l'atto non sarebbe stato basato sugli studi di settore come metodo presuntivo autonomo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha qualificato l'operazione compiuta dall'Ufficio come accertamento basato sugli studi di settore, poiché la percentuale di ricarico era stata desunta proprio dallo studio di settore indicato nell'avviso. Ha quindi applicato il principio secondo cui gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che diventano idonee a fondare la rettifica solo all'esito del contraddittorio preventivo con il contribuente; in mancanza di tale contraddittorio l'accertamento è nullo. La sentenza impugnata è stata pertanto confermata. Non sono state liquidate spese per l'assenza di difese dell'intimata; è stato inoltre escluso l'applicarsi dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 62-bis d.l. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993
norma richiamata in relazione agli studi di settore e alla loro utilizzabilità nell'accertamento
art. 12 L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del contraddittorio con il contribuente
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo sui redditi d'impresa
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
norma posta a base della rettifica IVA
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel ricorso con riferimento alla rettifica ai fini IRAP
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato
Cass. Sez. Un. n. 26635/2009
richiamata quale arresto delle Sezioni Unite che afferma la necessità del contraddittorio preventivo negli accertamenti basati sugli studi di settore
Massime di principio
- Quando l'Ufficio utilizza i dati degli studi di settore per determinare il reddito o i ricavi, l'atto integra un accertamento fondato su presunzioni semplici e richiede l'attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.
- La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni tratte dagli studi di settore non deriva automaticamente dallo scostamento tra dichiarato e standard statistici, ma si consolida solo attraverso il confronto endoprocedimentale con il contribuente.
- Se il contraddittorio preventivo non è stato instaurato in un accertamento basato sugli studi di settore, l'avviso è nullo.
- La qualificazione dell'atto come accertamento analitico-induttivo non esclude l'obbligo del contraddittorio quando la rettifica si fonda, in concreto, sui dati e sulle elaborazioni degli studi di settore.
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