Cassazione Civile, Ordinanza n. 00056/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’adesione della ricorrente alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 D.L. 193/2016 e della prova del pagamento integrale delle somme dovute in base al piano di rateazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. In conseguenza, le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate e non è stata disposta la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’appello contro un avviso di accertamento per IRAP, IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2010. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 62-sexies D.L. 331/1993, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valido l’accertamento fondato sugli studi di settore solo perché il contribuente non si era presentato al contraddittorio. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 5, 6 e 7 L. 212/2000 e dell’art. 5 D.Lgs. 218/1997, lamentando che la mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale fosse stata considerata dalla CTR una causa autosufficiente di fondatezza della pretesa erariale. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova e trascurato l’allegazione relativa all’applicazione retroattiva di uno studio evoluto più favorevole per l’anno 2014. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società comunicava di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 62-sexies D.L. n. 331/1993
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione all’accertamento fondato sugli studi di settore e al contraddittorio endoprocedimentale.
Invocati per sostenere l’illegittimità della valorizzazione della mancata partecipazione al contraddittorio come base autosufficiente della pretesa tributaria.
Richiamato come presidio del contraddittorio procedimentale nell’accertamento tributario.
Dedotto come violato per asserita inversione dell’onere della prova da parte del giudice di merito.
La Corte ne applica la disciplina sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ritenendo che, in presenza di adesione e pagamento integrale, il giudizio debba essere dichiarato estinto e la materia del contendere cessata.
Richiamato dalla Corte quale base processuale dell’estinzione del giudizio in caso di rinuncia/adesione alla definizione agevolata secondo la posizione processuale del debitore.
Applicato per regolare le spese del giudizio estinto, che restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa la sua applicazione perché l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il debitore tributarista aderisce validamente alla definizione agevolata prevista dalla legge e risulta provato il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto con cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione per definizione agevolata opera solo se la documentazione in atti dimostra la completa estinzione del debito rateizzato; in difetto di pagamento integrale non è pronunciabile la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di legittimità, l’adesione alla definizione agevolata può determinare l’arresto del ricorso indipendentemente dall’esame dei motivi di impugnazione, perché viene meno l’interesse alla decisione sul merito.
- Ai fini delle spese, il giudizio estinto per definizione agevolata segue la regola per cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate, e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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