Cassazione Civile, Ordinanza n. 00007/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza di appello che aveva accolto solo parzialmente il suo gravame contro un avviso di accertamento per il 2015, con recupero di maggiori imposte e ritenute non versate. Con l’unico motivo ha denunciato violazione delle norme processuali tributarie sostenendo che la corte di secondo grado avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice: il primo grado era stato infatti deciso in camera di consiglio, nonostante l’istanza di trattazione in pubblica udienza, senza collegamento da remoto e senza rinvio dell’udienza per trattazione in presenza, con conseguente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. La ricorrente ha quindi dedotto l’error in iudicando della corte d’appello per non avere dichiarato la regressione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 contiene un elenco tassativo di casi di rimessione al primo giudice, non estensibile in via analogica. La nullità della sentenza di primo grado per violazione delle modalità di trattazione dell’udienza previste dalla normativa emergenziale, pur integrando una violazione del diritto di difesa, non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione. Ne consegue che il giudice d’appello correttamente ha deciso nel merito, in applicazione dell’effetto devolutivo e sostitutivo dell’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27 D.L. n. 137/2020
ha introdotto, per il periodo emergenziale, modalità di trattazione che garantivano la discussione orale a fronte di specifica istanza di parte; la sua violazione comporta nullità processuale per lesione del diritto di difesa
art. 59, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 546/1992
contiene ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice; non è suscettibile di applicazione analogica e non comprende la nullità derivante dalla trattazione in camera di consiglio in luogo della pubblica udienza
art. 33 D.Lgs. n. 546/1992
è richiamato quale base dell’istanza di pubblica udienza nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio denunciato in cassazione, qualificato come violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario la rimessione della causa al primo giudice è possibile solo nei casi espressamente previsti dall’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, che hanno natura eccezionale e non sono estensibili in via analogica.
- La nullità della decisione di primo grado derivante dalla trattazione del ricorso in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, quando sia stata richiesta la discussione orale, integra una violazione del diritto di difesa ma non impone automaticamente la regressione del processo, se il vizio non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione.
- L’appello nel processo tributario ha natura devolutiva e sostitutiva: al giudice di secondo grado spetta decidere il merito anche quando accerti una nullità della sentenza di primo grado non riconducibile ai casi di rimessione.
- Il principio del doppio grado non garantisce che la controversia sia decisa due volte nel merito, ma solo che sia sottoposta successivamente a due giudici di grado diverso.
- Chi deduce in cassazione una lesione del diritto di difesa per mancata regressione del processo deve allegare e indicare uno specifico pregiudizio concreto non sanabile in appello.
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