Cassazione Civile, Ordinanza n. 00002/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a tre soci di una s.a.s. avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2010, recuperando a tassazione, a titolo di maggiore IRPEF soggetta a tassazione separata, le somme ritenute percepite in occasione della cessione delle quote sociali e della contestuale riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci. I contribuenti avevano contestato: (i) l’insussistenza del presupposto impositivo di cui all’art. 47, comma 7, TUIR, sostenendo che il rimborso non fosse superiore al valore nominale delle quote; (ii) l’erronea imputazione temporale al 2010, assumendo che il diritto al rimborso non fosse sorto in quell’anno perché la delibera di riduzione del capitale era stata iscritta nel registro imprese nel 2011 e avrebbe richiesto il decorso del termine di tre mesi ex art. 2306 c.c. per diventare efficace; (iii) la condanna alle spese in appello nonostante la compensazione disposta in primo grado; (iv) il mancato riconoscimento del regime sanzionatorio più favorevole (favor rei). Nel corso del giudizio di cassazione, però, uno dei ricorrenti e poi gli altri due hanno aderito a diverse procedure di definizione agevolata della lite e l’Agenzia ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere/estinzione limitatamente alle rispettive posizioni.
La decisione
La Corte ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che un ricorrente aveva perfezionato la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e l’altro ricorrente aveva perfezionato la definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. 197/2022. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio nelle rispettive posizioni, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava provato il pagamento di tutte le rate dovute nei piani di definizione agevolata. Non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso, assorbiti dall’estinzione.
Norme richiamate
art. 47, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dai ricorrenti e dai giudici di merito quale base del recupero a tassazione dei redditi derivanti dal rimborso ai soci in caso di riduzione del capitale sociale; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione
art. 2306 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere che la delibera di riduzione del capitale sociale producesse effetti solo dopo l’iscrizione e il decorso del termine di tre mesi; la Corte non decide il motivo nel merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per il motivo inerente alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla condanna alle spese in appello
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
invocato per l’applicazione del principio del favor rei in materia sanzionatoria
art. 2 d.lgs. n. 471/1997
richiamato insieme alle altre norme sanzionatorie ai fini del favor rei
art. 15 d.lgs. n. 158/2015
richiamato per la disciplina del regime sanzionatorio più mite
art. 6 d.l. n. 119/2018
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte ne applica il comma 13 per dichiarare l’estinzione del giudizio per una delle posizioni ricorrenti
art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022
norma sulla definizione agevolata; la Corte applica il comma 198 per dichiarare l’estinzione del giudizio per l’altra posizione ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 11 del d.l. n. 50/2017
richiamato nelle difese per la precedente definizione agevolata di una delle posizioni
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
richiamato in relazione alla sospensione del giudizio chiesta per una delle posizioni
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018
richiamato per il termine entro cui l’Ufficio poteva notificare il diniego della definizione
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato come presupposto per l’estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
richiamato come base per l’estinzione del giudizio in relazione alla definizione agevolata perfezionata
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria da parte del ricorrente, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione definita, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La cessazione della materia del contendere richiede prova del completo adempimento degli obblighi previsti dalla procedura agevolativa; in mancanza di prova del pagamento di tutte le rate dovute, il giudizio non può essere dichiarato cessato per quella ragione.
- Le disposizioni che prevedono l’ulteriore contributo unificato hanno natura eccezionale e sanzionatoria e non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando il giudizio si estingue per effetto di definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla sanatoria e gravano sulle parti che le hanno anticipate.
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