Cassazione Civile, Ordinanza n. 00001/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento e tre cartelle esattoriali relative a tributi diversi, deducendo in origine l'omessa o tardiva notifica delle cartelle con conseguente prescrizione della pretesa, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, l'omissione di elementi informativi e errori di calcolo su sanzioni e maggiorazioni. La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo regolarmente notificate le cartelle e quindi non deducibili vizi del merito del credito. In appello la domanda è stata dichiarata inammissibile. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della costituzione in giudizio dell'AdER e omessa pronuncia sull'eccezione di invalidità della sua costituzione per vizi della procura ad litem e mancata produzione della procura notarile di delega; 2) erroneo rigetto della richiesta di sospensione necessaria del giudizio per pendenza di altri giudizi sulla validità delle notifiche; 3) nullità della notifica di una cartella perché effettuata con modalità ex art. 140 c.p.c. nonostante il destinatario risultasse trasferito, senza adeguate ricerche anagrafiche; 4) nullità o inesistenza della notifica di una cartella via PEC da indirizzo non registrato in pubblici elenchi; 5) erronea liquidazione delle spese di lite. In memoria ha introdotto un ulteriore profilo sulla decorrenza temporale dell'uso della PEC, ritenuto nuovo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il quarto, ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia e di motivazione solo apparente sulla eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell'AdER. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la sentenza d'appello non aveva esaminato la doglianza specifica sulla notifica della cartella eseguita quando il destinatario risultava trasferito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato perché la notifica da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non è di per sé nulla se il mittente è chiaramente riconoscibile e il contribuente non allega concreti pregiudizi difensivi.
Norme richiamate
difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
richiamato solo per indicare la difesa personale del ricorrente; non incide sul decisum
evocato in tema di validità della procura e della costituzione in giudizio
evocato in tema di conferimento della procura alle liti
richiamato in relazione al potere/dovere del giudice di verificare la regolarità della costituzione e sanare i vizi della procura
la mancata pronuncia su un'eccezione tempestivamente sollevata integra vizio di omessa pronuncia
richiamato solo come possibile conseguenza sulle spese in caso di contumacia della resistente
evocato per la sospensione necessaria del giudizio, motivo poi assorbito
indicato quale parametro di ricorso per cassazione in relazione ai singoli motivi
richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento
richiamato per la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa/trasferimento del destinatario
citato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del tributo
art. 3 d.l. 2/1986
citato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del tributo
richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione
richiamato nel motivo sulle spese di lite e sui parametri forensi
richiamato nel motivo sulle spese di lite
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
richiamato per la disciplina della PEC nelle notificazioni
richiamato per la disciplina della notificazione telematica da indirizzo PEC
richiamata quale legge di conversione del d.l. 76/2020
d.lgs. 546/1992, artt. 11 e 12
evocati in tema di rappresentanza e costituzione nel processo tributario
richiamato per il rinvio alle norme del codice di rito nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della parte resistente per vizi della procura alle liti deve essere esaminata espressamente dal giudice; la sua totale omissione o una motivazione meramente assertiva integra vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente.
- La validità della notifica di una cartella non può essere affermata in modo generico: se la relata indica che il destinatario era 'trasferito', il giudice deve verificare specificamente se siano state svolte le attività notificatorie e le ricerche richieste dalla disciplina applicabile.
- La notificazione di una cartella di pagamento effettuata via PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri non è di per sé nulla quando dal mittente risulti chiaramente la riferibilità all'agente della riscossione; il contribuente che la contesti deve allegare e provare concreti pregiudizi al diritto di difesa.
- In cassazione, i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la censura è inammissibile se non consente di individuare con precisione l'atto o la cartella oggetto della doglianza.
- Le questioni nuove dedotte solo in memoria e non già devolute nei precedenti gradi o nel ricorso sono inammissibili.
- rami
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