Cassazione Civile, Ordinanza n. 00003/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF 2008, collegata alla decadenza da una rateizzazione originata da comunicazione di irregolarità. Egli sosteneva di avere versato le prime nove rate e contestava il calcolo di sanzioni e interessi, chiedendo la rideterminazione del dovuto sul solo residuo debito. In corso di primo grado, con memoria, aveva inoltre eccepito un difetto di motivazione della cartella, poiché l'atto indicava erroneamente come causa di decadenza il mancato pagamento della settima rata, che invece risultava pagata. La CTP aveva accolto il ricorso e disposto la riliquidazione dell'importo residuo. In appello l'Ufficio deduceva la novità dei motivi aggiunti; la CGT di secondo grado accoglieva l'appello, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, rilevando anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., e rigettava comunque il ricorso originario ritenendo corretto il calcolo di sanzioni e interessi sul totale della maggiore imposta dovuta, con successiva detrazione delle somme già versate. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché non avrebbe proposto alcuna domanda nuova in primo grado, ma solo richiesto l'annullamento della cartella ai fini del ricalcolo del dovuto; 2) violazione degli artt. 100 e 342 c.p.c. perché l'appello dell'Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, specie quanto al primo motivo relativo alla nullità della sentenza di primo grado e al secondo per difetto di interesse; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda originaria, anche a voler ritenere tardiva la censura introdotta con le memorie. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per mancata trascrizione o allegazione degli atti processuali rilevanti, necessaria per verificare se vi fossero davvero domande nuove; ha ritenuto infondato il terzo motivo osservando che il giudice di appello si era pronunciato sul ricorso originario e aveva correttamente applicato l'art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997, reputando legittimo il calcolo di sanzioni e interessi sull'intera maggiore imposta con detrazione di quanto già pagato in rateazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la parte ricorrente non aveva riportato nel ricorso né allegato gli atti di primo grado necessari a verificare il contenuto delle domande e delle memorie, impedendo così il controllo sulla pretesa novità dei motivi aggiunti. Ha inoltre respinto il terzo motivo, rilevando che il giudice di appello si era comunque pronunciato sul ricorso introduttivo, ritenendolo infondato, e che il calcolo di sanzioni e interessi era stato correttamente effettuato sul totale della maggiore imposta dovuta, con detrazione delle somme già versate in base alla rateazione interrotta. La Corte ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla CGT di secondo grado per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti ritenuti tardivi
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare asserite violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata violazione
art. 100 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per sostenere il difetto di interesse dell'appello su una specifica censura
art. 342 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in relazione ai requisiti di ammissibilità dell'appello
art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997
applicato per ritenere legittimo il calcolo di interessi e sanzioni sul totale della maggiore imposta dovuta, con successiva detrazione delle somme pagate nella rateazione poi interrotta
art. 380-bis1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando si censura la decisione per aver qualificato come nuove domande o motivi formulati in primo grado, è necessario riportare nel ricorso per cassazione o allegare gli atti processuali rilevanti, perché la Corte possa verificare direttamente il contenuto delle domande originarie e delle successive difese.
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia è infondata se il giudice di appello, pur escludendo l'ammissibilità di motivi aggiunti tardivi, ha comunque esaminato e deciso sulla domanda originaria o sul nucleo sostanziale della pretesa.
- In tema di cartella emessa a seguito di comunicazione di irregolarità con rateizzazione interrotta, il calcolo di sanzioni e interessi può essere effettuato sul totale della maggiore imposta dovuta, con detrazione delle somme già pagate dal contribuente in base alle rate effettivamente versate, se ciò è conforme alla disciplina applicabile ratione temporis.
- La censura sulla novità dei motivi aggiunti e quella sull'ammissibilità dell'appello vanno valutate in modo coerente con il contenuto concreto degli atti di causa: senza la trascrizione o produzione degli atti processuali necessari, il sindacato di legittimità non può essere esercitato utilmente.
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