Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a debiti erariali per l’anno d’imposta 2010, sostenendo che l’atto presupposto non gli fosse mai stato notificato e di esserne venuto a conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo acquisito presso gli uffici. In primo grado il ricorso era stato accolto con annullamento di cartella e ruolo per omessa notifica. In appello, il contribuente ha censurato la compensazione delle spese, mentre l’ente della riscossione ha contestato l’annullamento della cartella. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo l’inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di specificità e l’inammissibilità dei documenti prodotti solo in secondo grado; 2) violazione delle norme sulla notifica della cartella e sulla prova documentale, sostenendo che la notifica non potesse dirsi provata a fronte del disconoscimento delle copie fotostatiche dei referti notificatori.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello incidentale dell’ente conteneva censure sufficientemente specifiche e, nel processo tributario, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, norma speciale che prevale sulla preclusione dell’art. 345 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, alla luce della normativa sopravvenuta sull’estratto di ruolo e sull’impugnabilità della cartella non notificata, il ricorso originario era comunque inammissibile per difetto di interesse ad agire: il contribuente non aveva dedotto né dimostrato uno degli specifici pregiudizi richiesti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento di Euro 5.500,00 oltre accessori e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola la specificità dell’appello nel processo tributario; la Corte ritiene che l’appello incidentale fosse sufficientemente specifico
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente in appello la produzione di nuovi documenti nel processo tributario
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
sancisce il principio di specialità del processo tributario rispetto al processo civile ordinario
la preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello non si applica nel processo tributario per effetto della specialità dell’art. 58, comma 2
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notificazione della cartella
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notificazione della cartella
art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulla notificazione degli atti impositivi
richiamato per la disciplina della notificazione
richiamato in tema di disconoscimento di scritture/copie
richiamato sulla prova delle riproduzioni meccaniche
richiamato sulla efficacia probatoria delle copie fotografiche di documenti
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente l’impugnazione di ruolo e cartella non validamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi tipizzati
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
ha introdotto la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo e dei casi tassativi di tutela
legge di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
individua uno dei casi di pregiudizio rilevanti per l’impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per un ulteriore caso di pregiudizio rilevante
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per le verifiche che possono fondare il pregiudizio tipizzato
la Corte ribadisce che la specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali, ma l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della censura
richiamato per il deposito di documenti in sede di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, perché la disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 prevale sulla regola generale di preclusione prevista dal codice di procedura civile.
- L’appello è validamente proposto quando, pur senza formule rigorose, contenga l’indicazione dei capi impugnati e delle ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede la riforma della sentenza di primo grado.
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella di pagamento asseritamente non notificata può essere impugnata solo se il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla normativa vigente.
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione che può mutare fino alla decisione anche per effetto di sopravvenienze normative; nei processi pendenti il giudice deve applicare la disciplina sopravvenuta sull’interesse alla tutela.
- Se il ricorrente non allega e dimostra il pregiudizio richiesto dalla norma speciale sull’impugnazione della cartella non notificata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, anche se le questioni sulla notifica siano state articolate in fatto e in diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09425/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09427/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →