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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a debiti erariali per l’anno d’imposta 2010, sostenendo che l’atto presupposto non gli fosse mai stato notificato e di esserne venuto a conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo acquisito presso gli uffici. In primo grado il ricorso era stato accolto con annullamento di cartella e ruolo per omessa notifica. In appello, il contribuente ha censurato la compensazione delle spese, mentre l’ente della riscossione ha contestato l’annullamento della cartella. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo l’inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di specificità e l’inammissibilità dei documenti prodotti solo in secondo grado; 2) violazione delle norme sulla notifica della cartella e sulla prova documentale, sostenendo che la notifica non potesse dirsi provata a fronte del disconoscimento delle copie fotostatiche dei referti notificatori.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello incidentale dell’ente conteneva censure sufficientemente specifiche e, nel processo tributario, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, norma speciale che prevale sulla preclusione dell’art. 345 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, alla luce della normativa sopravvenuta sull’estratto di ruolo e sull’impugnabilità della cartella non notificata, il ricorso originario era comunque inammissibile per difetto di interesse ad agire: il contribuente non aveva dedotto né dimostrato uno degli specifici pregiudizi richiesti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento di Euro 5.500,00 oltre accessori e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, perché la disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 prevale sulla regola generale di preclusione prevista dal codice di procedura civile.
  • L’appello è validamente proposto quando, pur senza formule rigorose, contenga l’indicazione dei capi impugnati e delle ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede la riforma della sentenza di primo grado.
  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella di pagamento asseritamente non notificata può essere impugnata solo se il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla normativa vigente.
  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione che può mutare fino alla decisione anche per effetto di sopravvenienze normative; nei processi pendenti il giudice deve applicare la disciplina sopravvenuta sull’interesse alla tutela.
  • Se il ricorrente non allega e dimostra il pregiudizio richiesto dalla norma speciale sull’impugnazione della cartella non notificata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, anche se le questioni sulla notifica siano state articolate in fatto e in diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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