Cassazione Civile, Ordinanza n. 29100/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in primo grado un'intimazione di pagamento e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento. Dopo il rigetto in appello delle sue doglianze, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi limitatamente all'intimazione di pagamento e agli atti sottesi: (1) ha denunciato l'inesistenza giuridica della notifica via PEC dell'intimazione e delle cartelle, assumendo che l'invio fosse partito da un indirizzo PEC dell'agente della riscossione non censito nei registri pubblici e quindi invalido, non sanabile e lesivo del diritto di difesa; (2) ha dedotto violazione dello statuto del contribuente per asserito difetto di motivazione dell'intimazione, sostenendo che la motivazione tributaria deve esistere sin dall'atto originario e che non può essere integrata successivamente, con conseguente nullità dell'atto; (3) ha lamentato omessa pronuncia sulla decadenza dell'ente dalla riscossione per tardiva notifica dei ruoli/cartelle, sostenendo che l'intimazione sarebbe nulla perché i ruoli erano stati trasmessi oltre i termini decadenziali dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati, rispettivamente, il primo e il secondo motivo e manifestamente infondato il terzo. In particolare ha affermato che, per la notifica PEC della cartella e degli atti della riscossione, rileva l'iscrizione nei registri pubblici dell'indirizzo del destinatario e non quella dell'indirizzo del mittente; comunque, nel caso concreto, il ricorrente non aveva dedotto né provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, e la tempestiva impugnazione valeva eventualmente a sanare irregolarità non integranti inesistenza. Quanto alla motivazione, ha osservato che l'intimazione richiama atti presupposti validamente notificati e definitivi e che, per gli accessori, è sufficiente il richiamo all'atto precedente e l'indicazione dell'importo, secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite. Quanto alla decadenza, ha rilevato che la censura non colpiva un vizio proprio dell'intimazione, che la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 è superata dalla notifica della cartella al contribuente e che, in ogni caso, la definitività delle cartelle non impugnate precludeva ogni ulteriore contestazione in sede di impugnazione dell'intimazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese e con il riconoscimento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
"la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)..."
La norma è il parametro esclusivo per la notifica PEC degli atti della riscossione; richiede che l'indirizzo del destinatario risulti dall'INI-PEC, ma non impone che anche l'indirizzo PEC del mittente sia censito nei registri pubblici.
Richiamo ritenuto inconferente rispetto alla notifica degli atti impositivi tributari, disciplinata dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo perché la disciplina applicabile alla notifica degli atti tributari è quella speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è soddisfatto anche tramite il richiamo all'atto presupposto e l'indicazione dell'importo degli accessori, quando il credito principale è già stato accertato e notificato.
Concorre a fondare l'obbligo di motivazione, ma nel caso concreto è ritenuto rispettato dall'intimazione che rinvia agli atti presupposti e quantifica gli accessori.
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano... gli interessi di mora..."
Gli interessi di mora decorrono dopo il decorso del termine di pagamento successivo alla notifica della cartella; il relativo calcolo non deve necessariamente essere integralmente esposto nella cartella.
L'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri; non consente di riaprire questioni relative ad atti presupposti divenuti definitivi.
La decadenza relativa alla formazione e trasmissione del ruolo/cartella si considera superata con la notifica della cartella al contribuente e non è deducibile come fatto successivo in sede di impugnazione dell'intimazione.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la sentenza di merito aveva escluso la deduzione di vizi dell'intimazione diversi dalla notifica PEC.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La memoria del ricorrente è stata depositata nel procedimento camerale definito con ordinanza/sentenza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella notifica a mezzo PEC degli atti della riscossione, l'eventuale estraneità dell'indirizzo PEC del mittente ai registri pubblici non comporta di per sé inesistenza o invalidità della notificazione, se l'atto risulta provenire dall'ente e il contribuente non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- L'irregolarità della notificazione, quando non integri inesistenza, può ritenersi sanata dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario.
- L'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento può essere assolto mediante il richiamo agli atti presupposti validamente notificati e l'indicazione dell'importo dovuto, specie per gli accessori già desumibili dal titolo principale.
- Le contestazioni che investono il merito della pretesa tributaria devono essere rivolte contro l'atto impositivo presupposto; se tale atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione, le relative doglianze restano precluse in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.
- L'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non consente di dedurre, come fatti sopravvenuti, profili di decadenza relativi alla formazione o notificazione degli atti presupposti già consolidati.
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