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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società operante nel settore immobiliare un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con rideterminazione induttiva di maggiori ricavi non dichiarati, ritenendo incongrui i prezzi di cessione di immobili rispetto ai valori di mercato e disomogenei i valori dichiarati per vendite di immobili similari, oltre al disconoscimento di costi reputati non inerenti. Il ricorso della contribuente, respinto in primo grado e poi in appello, è stato proposto in cassazione con tre motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di delegato legittimato, alla luce della sentenza Corte cost. n. 37/2015, con deduzione che la sottoscrizione del capo area non fosse sufficiente e che mancasse la delega; 2) omessa/carente motivazione e violazione delle norme sull'accertamento per avere la CTR ritenuto non specificamente censurata la decisione di primo grado sul difetto di motivazione dell'atto, sebbene l'avviso fosse asseritamente immotivato; 3) nullità della sentenza per violazione delle regole sulla deliberazione, assumendo che il segretario verbalizzante non si fosse allontanato dall'aula dopo la discussione e fosse quindi presente alla deliberazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi. Sul primo ha affermato che, nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato è eccezione in senso stretto soggetta a decadenza e deve essere dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado, non potendo essere rilevata d'ufficio in appello o in cassazione. Sul secondo ha rilevato che la CTR aveva effettivamente esaminato la doglianza, giudicandola priva di specificità rispetto alla sentenza di primo grado, sicché il motivo non coglieva la ratio decidendi e, per come formulato, introduceva censure estranee alla statuizione impugnata. Sul terzo ha osservato che la circostanza dedotta non dimostrava la partecipazione di un terzo alla deliberazione del collegio, essendo inidonea a provare una violazione dell'art. 276 c.p.c. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    comma 3; comma 1; comma 2

    La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione o di altri requisiti previsti dalla norma deve essere eccepita nei termini e con le modalità proprie del processo tributario; non è rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente in tema di validità dell'avviso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per le regole processuali sulla deduzione della nullità.

  • art. 61, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    "la nullità dell'accertamento ai sensi dell'art. 42, comma 3 e dell'art. 43, comma 3 e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado"

    La nullità dell'accertamento per i vizi indicati deve essere dedotta a pena di decadenza nel primo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione se proposta successivamente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'accertamento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non investiva la reale ratio della decisione di appello.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973; la Corte ha ritenuto la censura estranea alla statuizione impugnata.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale di proposizione dei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che le censure non colpivano correttamente la ratio delle decisioni di merito.

  • art. 35 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decisione del giudice tributario; la Corte ha escluso la nullità denunciata per difetto di prova della partecipazione di soggetti estranei alla deliberazione.

  • art. 276 c.p.c.

    "alla decisione", deliberata in segreto nella camera di consiglio, possano "partecipare" solo i giudici che hanno assistito alla discussione

    La decisione deve essere assunta solo dai giudici del collegio che hanno assistito alla discussione; la dedotta presenza del segretario non è stata ritenuta provata né idonea a integrare nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che i vizi dell'atto tributario devono essere fatti valere con ricorso entro il termine di decadenza, altrimenti l'atto si consolida.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Richiamato per escludere l'automatica applicabilità al processo tributario del regime di nullità proprio del processo amministrativo.

  • art. 31, comma 4, d.lgs. n. 104/2010

    Richiamato come disciplina processuale amministrativa non estensibile automaticamente al contenzioso tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato costituisce eccezione in senso stretto e deve essere dedotta tempestivamente nel ricorso introduttivo di primo grado; non è rilevabile d'ufficio nei successivi gradi di giudizio.
  • Il regime delle nullità degli atti tributari non coincide con quello generale degli atti amministrativi: i vizi dell'atto impositivo, anche se qualificati come nullità dalla normativa fiscale, restano soggetti alle regole speciali di decadenza e consolidamento proprie del processo tributario.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o quando prospetta censure estranee alla statuizione effettivamente resa dal giudice di merito.
  • La deduzione di nullità della sentenza per violazione delle regole sulla deliberazione richiede una prova idonea della partecipazione alla decisione di soggetti estranei al collegio; meri indizi o ricostruzioni congetturali non sono sufficienti.
  • Nel giudizio tributario, le contestazioni sull'avviso di accertamento per difetto di motivazione devono essere specificamente articolate già nei gradi di merito; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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