Cassazione Civile, Ordinanza n. 32478/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale proposta da un contraente nei confronti della società fornitrice, deducendo un grave inadempimento per il mancato seguito dato a tre diversi ordini di carburante. La società convenuta aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale per il mancato pagamento di precedenti forniture e per l'applicazione di una penale contrattuale; il tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto in parte la riconvenzionale, condannando il contraente al pagamento di una somma. La corte d'appello ha poi rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge per omessa verifica della corrispondenza tra bolle di consegna e libri contabili; con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al deposito delle bolle di consegna, sostenendo che tali documenti restassero documenti di parte e contestando la valutazione delle prove documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto alle censure motivazionali, che la decisione impugnata era una doppia conforme e che il ricorrente non aveva indicato la divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, con conseguente operatività dell'art. 348-ter c.p.c. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla tardività della contestazione delle bolle di consegna era carente di specificità ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e comunque non decisiva, poiché la ratio decidendi si fondava sulla libera valutazione dei libri contabili. Infine, ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la critica rivolta al giudizio di merito sulla valutazione delle prove documentali. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio sulla base di proposta del relatore.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non dimostra la divergenza delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La doglianza è inammissibile se manca la specifica indicazione della sede processuale in cui la contestazione è stata introdotta.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente lo richiama per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura è ritenuta priva di adeguata specificazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo sull'omesso esame di un fatto decisivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni indicate dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che prospetti vizi motivazionali è inammissibile se non indica specificamente la divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La critica alla valutazione delle prove documentali compiuta dal giudice di merito non è, di regola, deducibile in cassazione come riesame del merito.
- La censura che denunci tardività o erronea valutazione di una contestazione deve essere specifica quanto alla sua introduzione nel processo; in mancanza, è inammissibile.
- Per superare il vaglio di ammissibilità del motivo di ricorso è necessario individuare con precisione la norma di diritto asseritamente violata e correlare la violazione alla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32477/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32496/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32498/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32499/2022 del 04/11/2022
- ordinanza_civile · 4 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32500/2022 del 04/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →