Cassazione Civile, Ordinanza n. 32496/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando il reddito d'impresa della società e contestando maggiori ricavi con irrogazione di sanzioni. Il ricorso introduttivo della società era stato respinto in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame ritenendo: che i motivi di appello fossero deboli e sostanzialmente rinviassero a questioni già esaminate dal primo giudice; che esistessero elementi presuntivi sufficienti, desunti dall'andamento economico-patrimoniale negativo e costantemente in perdita per un lungo arco temporale, tali da legittimare un accertamento analitico-induttivo; che fosse irrilevante la questione relativa alla sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto applicabile la forma di accertamento di cui al comma 1, lett. d), nonostante l'avviso richiamasse il comma 2, che prevede ipotesi tassative; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione; 3) violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nuova e non proponibile in appello la questione di difetto di attribuzione, legittimazione attiva e sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sulla sostanziale legittimità dell'accertamento analitico-induttivo e sulla sufficienza degli elementi presuntivi valorizzati dal giudice di merito; inoltre le censure erano prive di specificità, anche perché non era stato riprodotto l'avviso di accertamento. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva comunque esaminato la questione della sottoscrizione/attribuzione, richiamando anche la precedente decisione di primo grado, e aveva valutato la censura come ininfluente o comunque non decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, lett. d); comma 2
Il discrimine tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo dipende dal grado di inattendibilità delle scritture contabili: nel primo caso l'Ufficio integra i dati contabili con presunzioni semplici; nel secondo può prescindere in tutto o in parte dalle scritture e fondare la pretesa su elementi anche meramente indiziari.
Richiamato per affermare che, nell'accertamento analitico-extracontabile, le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per definire i requisiti delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio nell'accertamento del reddito.
L'onere della prova deve essere specificamente censurato in relazione alla concreta ratio della decisione; una doglianza astratta e generica è inammissibile.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La questione è esaminabile solo nei limiti in cui non introduca un fatto nuovo vietato in appello; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque scrutinato la censura e la avesse reputata infondata o ininfluente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'eventuale errore nella qualificazione del tipo di accertamento non si traduce di per sé in violazione di legge, ma può integrare un vizio processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'eventuale errore nella qualificazione del tipo di accertamento può riflettersi sulla selezione e valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se colpisce una motivazione solo apparente o diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- In materia di accertamento dei redditi, il metodo analitico-extracontabile e quello induttivo si distinguono per il diverso grado di inattendibilità della contabilità: il primo consente integrazioni con presunzioni semplici, il secondo consente di prescindere anche dalle scritture contabili.
- L'eventuale errore del giudice di merito nella qualificazione del tipo di accertamento non integra automaticamente violazione di legge, ma può configurare un vizio processuale o un vizio di motivazione/valutazione delle prove, secondo il concreto contenuto della censura.
- La censura sul mancato assolvimento dell'onere probatorio è inammissibile se formulata in modo astratto e non correlato alla specifica motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un nuovo motivo in appello in materia tributaria deve essere valutata alla luce del divieto di domande nuove; tuttavia, se il giudice di merito esamina la questione e la reputa infondata o irrilevante, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale effettiva motivazione.
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