Cassazione Civile, Ordinanza n. 32477/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 promosso per la durata irragionevole di un processo tributario. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo dovuto l'indennizzo, nonostante il processo presupposto riguardasse un rimborso tributario relativo all'IRAP. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la disciplina della c.d. legge Pinto non si applica alle controversie tributarie e che, quindi, l'indennizzo era stato riconosciuto illegittimamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha ribadito che l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 89 del 2001, non spetta per le controversie tra cittadino e fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi o, comunque, rapporti obbligatori regolati da norme di diritto pubblico, perché estranei alla materia civile rilevante ai fini dell'art. 6, par. 1, CEDU. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza che esclude la tutela Pinto nei giudizi tributari in cui il diritto al rimborso dipende dall'accertamento della pretesa impositiva. Ravvisata la natura tributaria della lite presupposta, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di equa riparazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e di legittimità per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
la disciplina dell'equa riparazione non si applica alle controversie tributarie aventi ad oggetto pretese impositive o rapporti obbligatori di diritto pubblico, perché estranee alla materia civile rilevante ai fini della CEDU
art. 6, par. 1, CEDU
la nozione di "materia civile" non comprende le liti tributarie di natura pubblicistica richiamate nella decisione
artt. 3 e 111 Cost.
la Corte richiama il precedente che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione delle controversie tributarie dalla legge Pinto
Massime di principio
- L'equa riparazione per irragionevole durata del processo non è dovuta quando il giudizio presupposto ha natura tributaria e riguarda una pretesa impositiva o un rapporto obbligatorio regolato da norme di diritto pubblico.
- L'eventuale pendenza davanti al giudice tributario non basta, da sola, a far sorgere il diritto all'indennizzo: occorre che la controversia abbia contenuto civile in senso convenzionale; in difetto, la tutela Pinto è esclusa.
- Quando il diritto al rimborso di un tributo già versato dipende dall'accertamento della fondatezza della correlata pretesa fiscale, la lite resta nell'area pubblicistica e non è indennizzabile ex L. n. 89 del 2001.
- Se, una volta cassata la decisione impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rigettare la domanda.
- Le spese possono essere compensate integralmente in presenza di eccezionali ragioni, anche in considerazione della non agevole distinzione tra materia tributaria e materia civile.
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