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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32499/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2006, emesso in relazione a una cessione immobiliare che l'Ufficio ha ritenuto riguardare un'operazione oggettivamente inesistente. L'accertamento era stato notificato alla società coinvolta e, quale autrice materiale della violazione, anche alla persona fisica che, pur avendo ceduto le quote societarie in precedenza, era rimasta procuratrice e secondo i giudici di merito aveva agito uti dominus nell'operazione. La Commissione tributaria provinciale e poi la CTR avevano rigettato il ricorso e l'appello della contribuente. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita erronea qualificazione come nuovi dei motivi di appello; 2) violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale, con dedotta nullità dell'avviso; 3) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e omesso esame della reale sussistenza di una condotta elusiva e della prova della stessa; 4) violazione degli artt. 1388, 1470 e segg. e 2462 c.c., oltre omesso esame del fatto decisivo relativo alla effettiva qualità della ricorrente di procuratrice/socia e, correlativamente, alla sua qualificazione come autrice della violazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e ha accolto il quarto, chiarendo che la fattispecie non va ricondotta all'elusione, bensì all'interposizione/gestione uti dominus di una società di capitali ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973; in tale quadro l'Amministrazione può provare anche per indizi il totale asservimento della società interposta, mentre il contribuente può offrire prova contraria. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce di tale qualificazione e del corretto regime probatorio, oltre che provvedere sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso; ha invece accolto il quarto motivo, cassando la sentenza della CTR del Lazio e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto richiamato e per la liquidazione delle spese. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata limitatamente ai profili accolti, con necessità per il giudice del rinvio di valutare se la condotta contestata integri un'interposizione uti dominus rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, e non una mera elusione fiscale.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura sulla novità dei motivi di appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione; il ricorrente deve indicare in modo puntuale i fatti processuali e il contenuto dei motivi asseritamente tempestivamente proposti.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e novità.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte chiarisce che la fattispecie concreta non è da sussumere nell'abuso/elusione, ma nell'interposizione del gestore uti dominus; la norma rileva per l'imputazione del reddito e per il regime probatorio, consentendo anche prova indiziaria dell'interposizione.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base normativa per attribuire reddito e violazioni al soggetto che gestisce uti dominus la società interposta; la prova dell'Amministrazione può essere indiziaria e il contribuente può provare l'assenza di interposizione o la mancata percezione dei redditi.

  • art. 97 Cost.

    Invocato quale parametro di legittimità della pretesa violazione del contraddittorio procedimentale, ma senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso; la Corte osserva che alcuni motivi sono formulati senza indicare il pertinente paradigma e ciò incide sulla loro ammissibilità.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria illustrativa depositata oltre il termine è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per i termini di deposito della memoria nelle adunanze camerali non partecipate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato per i termini di deposito della memoria nelle adunanze camerali non partecipate.

  • artt. 1388, 1470 e ss. c.c.

    Richiamati nel quarto motivo per contestare la qualificazione giuridica della posizione della ricorrente e il criterio di individuazione del soggetto autore della violazione.

  • art. 2462 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina della società di capitali e alla qualità soggettiva della ricorrente.

  • d.l. n. 269 del 2003, art. 7

    La Corte afferma che, nella fattispecie di interposizione del gestore uti dominus, le violazioni vanno riferite all'interponente e la disciplina dell'art. 7 non è applicabile come ostacolo all'imputazione personale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che contesti una declaratoria di novità dei motivi di appello è inammissibile se non riproduce in modo specifico il contenuto dei motivi asseritamente tempestivamente introdotti e i fatti processuali rilevanti, non essendo sufficiente un rinvio generico agli atti di merito.
  • Le doglianze in tema di contraddittorio endoprocedimentale devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con la tempestiva deduzione della questione nei gradi di merito; in difetto, risultano inammissibili per difetto di specificità o per novità.
  • Quando l'Amministrazione contesta una gestione societaria uti dominus, la fattispecie va ricondotta all'interposizione del soggetto che effettivamente dispone del reddito attraverso la società interposta, non all'elusione in senso stretto; la corretta qualificazione giuridica incide sull'imputazione del reddito e delle violazioni.
  • Nell'interposizione uti dominus di una società di capitali, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti, mentre il contribuente può superare la pretesa offrendo prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione del reddito.
  • Ai fini sanzionatori, se il reddito è effettivamente riconducibile all'interponente uti dominus, le violazioni formali dell'ente interposto non impediscono l'imputazione personale della condotta al soggetto che ha concretamente gestito l'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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