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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32500/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2010, emessi per IRAP, IVA e IRPEF e impugnati dal contribuente dinanzi alla giustizia tributaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma nelle more ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere perché aveva annullato in autotutela gli atti impositivi, dichiarando non dovute le somme richieste. Il contribuente ha aderito alla richiesta di cessazione, insistendo però per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento relativi al 2010, sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso. Pur venendo meno l'interesse alla decisione sul merito del ricorso, la Corte ha regolato le spese secondo soccombenza virtuale a carico dell'Agenzia delle Entrate, che è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente. La Corte ha inoltre ritenuto congruo liquidare i compensi nella misura minima dello scaglione e ha escluso, in ragione della soccombenza virtuale della parte ammessa alla prenotazione a debito, il presupposto per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta autotutela dell'amministrazione, che annulli gli atti impositivi impugnati e renda non più dovute le somme richieste, determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione.
  • Quando la controversia si estingue per un fatto sopravvenuto imputabile alla parte che aveva interesse alla prosecuzione, le spese di lite possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte che sarebbe risultata soccombente se il merito fosse stato deciso.
  • Nella liquidazione delle spese di legittimità, la Corte può ridurre i compensi al minimo dello scaglione in presenza di controversia non complessa e di attività difensiva successiva sostanzialmente non necessaria per effetto dell'intervento sopravvenuto che ha definito la lite.
  • Se la parte è ammessa alla prenotazione a debito e la decisione comporta soccombenza virtuale, non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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