Cassazione Civile, Ordinanza n. 16612/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società due avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi al 2014, contestando la deducibilità della quota di ammortamento dell'avviamento iscritta nel bilancio 2000 a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda. Secondo l'Ufficio, l'operazione era abusiva/elusiva, priva di valide ragioni economiche e finalizzata a ottenere indebiti vantaggi fiscali tramite il trasferimento, mediante ammortamenti deducibili, di perdite fiscali in scadenza ad altro soggetto del gruppo. La società aveva impugnato gli atti e i giudici tributari di merito avevano annullato gli accertamenti ritenendo decaduta l'Amministrazione dal potere impositivo, perché il termine di decadenza doveva decorrere dall'anno in cui l'avviamento era stato iscritto a bilancio e non dall'anno in cui era fruita la deduzione. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, per i componenti reddituali a efficacia pluriennale, l'accertamento può essere effettuato nel periodo d'imposta in cui il componente produce effetti fiscali, anche se la sua origine risale a un'annualità ormai non più accertabile; contestava inoltre che la disciplina sull'abuso del diritto imponesse una diversa decorrenza del termine decadenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, respingendo l'eccezione di tardività sollevata dalla società resistente. Nel merito ha accolto il motivo dell'Ufficio, affermando che, quando si contesta un componente di reddito pluriennale per ragioni attinenti al suo fatto generatore o presupposto costitutivo, il termine per l'accertamento va riferito alla dichiarazione del periodo d'imposta in cui il singolo rateo viene dedotto, non a quella del periodo in cui il bene o il costo è sorto o è stato iscritto per la prima volta in bilancio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per le spese.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Le impugnazioni delle sentenze delle Commissioni/Corti di giustizia tributaria sono regolate dalle norme del codice di procedura civile richiamate dal decreto sul processo tributario.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvo notificazione idonea a far decorrere il termine breve.
Richiamato per individuare la rilevanza della notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione.
art. 155, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo.
art. 1, primo comma, legge n. 742 del 1969
Richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.
art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022
Per le controversie tributarie definibili, sospende per undici mesi i termini di impugnazione in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023; la sospensione opera sulla scadenza già calcolata secondo le regole ordinarie.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Per la verifica della decadenza dall'accertamento, quando si contesta un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni che attengono al fatto generatore o al presupposto costitutivo, occorre guardare al termine di rettifica della dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato e dedotto.
Richiamato dalla difesa erariale come disciplina del riporto delle perdite pregresse che, secondo l'Ufficio, sarebbe stata elusa.
Indicata come disposizione corrispondente all'art. 102 nel testo vigente attuale, in tema di riporto delle perdite.
art. 10-bis legge n. 212 del 2000
Norma sull'abuso del diritto richiamata per qualificare l'operazione come elusiva; la Corte precisa che il principio sulla decorrenza del termine decadenziale opera anche se la ripresa fiscale è fondata su abuso del diritto.
Base della trattazione della causa in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di componenti di reddito a efficacia pluriennale, se la contestazione riguarda il fatto generatore o il presupposto costitutivo del componente e non il mero calcolo del rateo, la decadenza dell'Amministrazione si valuta con riferimento al periodo d'imposta in cui il singolo rateo è portato in deduzione e non al periodo di originaria iscrizione o maturazione del costo.
- L'obbligazione tributaria ha natura autonoma per ciascun periodo d'imposta: l'Ufficio può accertare tempestivamente il risultato imponibile dell'annualità in cui l'elemento pluriennale produce effetti fiscali, anche se l'atto o il fatto economico originario risale a un'annualità ormai decaduta.
- La disciplina speciale sulla sospensione dei termini di impugnazione per le controversie tributarie definibili si applica sulla scadenza del termine già calcolata secondo le regole ordinarie, includendo anche l'eventuale sospensione feriale; se la proroga straordinaria fa cadere la scadenza in agosto, opera ulteriormente la sospensione feriale fino al 31 agosto.
- La qualificazione della ripresa come abuso del diritto non altera, di per sé, il criterio di decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento, salvo che nel processo siano stati specificamente dedotti profili procedurali diversi e ritualmente introdotti nel thema decidendum.
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