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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21582/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a più cartelle di pagamento che il contribuente assumeva non validamente notificate. In primo e quarto motivo deduceva la nullità/irritualità delle notifiche via PEC delle cartelle presupposte, perché trasmesse in formato PDF e non P7M, senza valida firma digitale e senza garanzia di integrità, immodificabilità e paternità dell’atto. Con il secondo motivo lamentava error in procedendo e nullità del procedimento per mancata prova, da parte dell’agente della riscossione, della regolarità della notificazione e della corrispondenza tra originale e file trasmesso, oltre alla tardività e quindi inammissibilità della produzione documentale effettuata in appello dall’ente riscossore. Con il terzo motivo contestava la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la prescrizione dei crediti, sostenendo che, una volta decorso il termine per l’opposizione alla cartella, non potesse applicarsi la prescrizione decennale ma solo quella quinquennale dei crediti tributari portati dalle cartelle.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in applicazione del principio della ragione più liquida, di non dover esaminare le questioni sulla mancata notifica del ricorso all’agente della riscossione, perché comunque il ricorso era infondato. Nel merito ha giudicato inammissibili, per difetto di specificità e autosufficienza, e comunque infondati, i motivi relativi alla notificazione via PEC delle cartelle: è legittimo notificare la cartella allegando al messaggio PEC una copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico in formato PDF, senza necessità che il file sia in formato P7M o che la copia sia necessariamente firmata digitalmente, essendo ammesse e equivalenti le firme CAdES e PAdES e risultando sufficiente il raggiungimento dello scopo della conoscenza dell’atto. Ha inoltre escluso la tardività della produzione documentale in appello nel processo tributario, richiamando la possibilità di produrre nuovi documenti fino al termine di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992. Infine ha confermato che per i crediti erariali, in mancanza di diverse disposizioni, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale, con conseguente infondatezza della censura sulla prescrizione. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 82/2005

    richiamato per distinguere la copia informatica/PDF del documento analogico e per escludere che il formato PDF determini di per sé invalidità della notifica PEC.

  • art. 24 d.lgs. 82/2005

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della firma digitale, ma la Corte esclude che la mancata forma P7M comporti nullità della notifica.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    consente la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC secondo le modalità del d.P.R. 68/2005.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    il rinvio all'art. 60 d.P.R. 600/1973 consente di estendere alla cartella principi delle notificazioni civilistiche.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale norma interposta cui rinvia la disciplina della notifica della cartella di pagamento.

  • art. 149-bis c.p.c.

    espressamente escluso dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 nel regime della notifica PEC della cartella.

  • art. 1 d.P.R. 68/2005

    definisce il messaggio PEC come documento informatico composto dal testo, dai dati di certificazione e dagli allegati.

  • art. 1 d.P.R. 68/2005

    definisce la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.

  • art. 1 d.P.R. 68/2005

    definisce il duplicato informatico come documento ottenuto dalla medesima sequenza di valori binari dell'originario.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario consente la produzione in appello di nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    il termine per il deposito documentale in appello è ritenuto perentorio e funzionale al contraddittorio.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alle formalità di deposito documentale nel processo tributario.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per qualificare i motivi di ricorso per cassazione come censure di violazione di legge e nullità del procedimento.

  • art. 366 c.p.c.

    impone specificità e autosufficienza dei motivi; il ricorrente deve indicare le norme violate, confrontarle con la sentenza e spiegare il contrasto.

  • art. 2953 c.c.

    la conversione del termine di prescrizione breve in decennale opera solo con un titolo giudiziale definitivo, non con la cartella di pagamento.

  • art. 24 d.lgs. 46/1999

    la scadenza del termine per opporsi alla cartella comporta irretrattabilità del credito, ma non conversione della prescrizione breve in decennale.

  • art. 3 l. 335/1995

    richiamato per il termine di prescrizione quinquennale di alcuni crediti contributivi, ma non ritenuto applicabile ai crediti erariali in causa.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella di pagamento via PEC, è legittimo allegare al messaggio una copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico in formato PDF; non è richiesto, in assenza di una specifica prescrizione contraria, che il file sia in formato P7M o che la copia sia necessariamente sottoscritta con firma digitale.
  • La nullità della notificazione telematica non può essere affermata in presenza del raggiungimento dello scopo, quando l'atto sia comunque pervenuto a conoscenza del destinatario.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: per denunciare la violazione di legge occorre indicare le norme asseritamente violate, confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare puntualmente il contrasto, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
  • Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, ma nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 32 del medesimo decreto, posto a presidio del contraddittorio.
  • La scadenza del termine per impugnare la cartella non determina la conversione automatica della prescrizione breve in quella ordinaria di cui all'art. 2953 c.c.; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti erariali, in mancanza di una disciplina speciale che preveda un termine diverso, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale; la cartella di pagamento, essendo atto amministrativo, non ha efficacia di giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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