Cassazione Civile, Ordinanza n. 22642/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo che riportava otto cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi. Il giudice di appello aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo regolari le notifiche degli atti, inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo come azione di accertamento negativo e irrilevante la successiva eccezione di prescrizione. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato la violazione degli artt. 24, 32 e 57 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come tardive e come nuove eccezioni le contestazioni sulla documentazione prodotta dalle Agenzie e che, inoltre, il ritardo nel deposito della memoria in primo grado era dipeso da un disservizio telematico; 2) ha censurato la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento e delle cartelle, deducendo carenze probatorie, mancanza di prova degli adempimenti notificatori e mancata valutazione del disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c.; 3) ha lamentato la nullità della sentenza e del procedimento per omessa considerazione della prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, nonché della decadenza dal potere di riscuotere.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla preclusione processuale: nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi del ricorso introduttivo e può essere ampliato solo con motivi aggiunti nei ristretti casi previsti dall’art. 24 d.lgs. 546/1992; la riproposizione in appello di contestazioni nuove o fondate su elementi ulteriori rispetto alla causa petendi originaria integra un divieto di nova. Ha invece dichiarato inammissibile la parte del primo motivo relativa alla dedotta rimessione in termini per il disservizio del PTT, perché questione nuova non emergente dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, oltre che precluso dal giudizio di doppia conforme. Il terzo motivo è stato in parte inammissibile, perché la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi era questione nuova e comunque introdotta solo con memoria tardiva; per il resto è stato ritenuto infondato, perché, una volta accertata la regolare notifica delle cartelle, l’intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e la prescrizione risultava comunque interrotta dalla notifica dell’intimazione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e a ulteriori importi ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
consente motivi aggiunti solo in caso di deposito di documenti non conosciuti; non consente di introdurre liberamente nuove questioni o nuovi motivi di impugnazione.
la memoria illustrativa non può essere usata per introdurre un nuovo motivo di ricorso o nuove eccezioni oltre il thema decidendum originario.
nel giudizio d’appello tributario sono vietate le nuove eccezioni e le domande nuove che ampliano la materia del contendere.
richiamato per il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche/documentali prodotte in giudizio.
in caso di contestazione della conformità delle copie agli originali il giudice deve valutare le specifiche difformità e gli elementi istruttori disponibili, non limitarsi a escluderne in astratto l’efficacia probatoria.
richiamato dal ricorrente in tema di notifica degli avvisi di accertamento.
richiamato dal ricorrente in tema di notifica postale e adempimenti notificatori.
richiamato per lamentare omessa pronuncia o mancata considerazione delle difese.
richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dai primi due motivi, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano a una nuova valutazione del merito o introducevano questioni nuove.
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla prescrizione/decadenza, senza autonoma incidenza nella decisione.
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
richiamato per la prescrizione delle sanzioni tributarie.
art. 72 d.lgs. 5097/1993
richiamato dal ricorrente in tema di decadenza, senza che la Corte ne abbia tratto una specifica regola decisoria.
richiamato dal ricorrente in tema di decadenza del diritto di riscossione.
richiamato dal ricorrente per la decadenza del potere di richiedere somme iscritte a ruolo.
è stata applicata una condanna al pagamento di un ulteriore importo in favore delle controparti, in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta.
è stato disposto un ulteriore importo in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, sebbene il testo fornito sia troncato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il perimetro della controversia è fissato dai motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo: la memoria successiva non può introdurre nuovi motivi o nuove eccezioni, salvo i casi tassativi di motivi aggiunti previsti dall’art. 24 d.lgs. 546/1992.
- I motivi aggiunti nel giudizio tributario sono ammissibili solo quando l’Amministrazione produca documenti o atti nuovi non conosciuti; la norma ha carattere eccezionale e non può essere applicata per analogia a mere difese o a circostanze già note o conoscibili.
- La contestazione della conformità delle copie agli originali non comporta l’automatica inutilizzabilità della documentazione prodotta: il giudice deve valutare le specifiche difformità dedotte e l’insieme degli elementi istruttori disponibili.
- In sede di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la deduzione di impedimenti processuali non emersi dalla sentenza impugnata è inammissibile.
- Quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, l’intimazione di pagamento successiva è impugnabile solo per vizi propri; non può essere utilizzata per rimettere in discussione la pretesa ormai divenuta definitiva.
- Le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o a una nuova ricostruzione della fattispecie concreta non integrano, di regola, un vizio di violazione di legge ed esulano dal sindacato di legittimità.
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