Cassazione Civile, Ordinanza n. 22579/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per IRES e IRAP relative all'anno 2009 sulla base di una presupposta cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR della Calabria, in appello dell'Agenzia delle entrate, aveva ritenuto valida la notifica della cartella presupposta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ritenendo perfezionati il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. per nullità del procedimento notificatorio: la raccomandata principale e la comunicazione di avvenuto deposito sarebbero state inviate a un indirizzo inesistente, diverso da quello reale della sede sociale, e soprattutto mancava la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa. Conseguentemente, secondo la ricorrente, essendo nulla la notifica della cartella presupposta, anche l'intimazione di pagamento sarebbe stata tardiva perché notificata oltre il termine di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle entrate e ADER hanno resistito con controricorso eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per asserita richiesta di rivalutazione del merito e per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità. Nel merito ha accolto il ricorso, osservando che la CTR aveva applicato in modo non corretto i principi in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., perché, a fronte di una notifica per irreperibilità relativa presso la sede della società, non aveva verificato la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza della raccomandata informativa, documento necessario per provare il perfezionamento della notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Nella notificazione in caso di irreperibilità relativa sono necessari tre adempimenti: deposito dell'atto in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa; ai fini della prova del perfezionamento occorre la produzione dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza della raccomandata informativa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente ricondotto a tale disposizione, ma la Corte ha valorizzato il contenuto sostanziale della doglianza come censura di violazione di legge sulla notificazione.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell'azione di riscossione in conseguenza della nullità della notifica della cartella presupposta.
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione prima dell'udienza fissata, in forza del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore.
art. 8 della l. n. 890 del 1982
In caso di notifica postale diretta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio si fornisce con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Richiamati come base dell'interpretazione costituzionalmente orientata che impone la prova effettiva della ricezione o della giacenza della raccomandata informativa.
Massime di principio
- In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma; la mancanza di uno di essi determina nullità della notifica e non inesistenza.
- Ai fini della prova della notifica di un atto impositivo effettuata nelle forme dell'irreperibilità relativa, non basta dimostrare la spedizione della raccomandata informativa: è necessario produrre l'avviso di ricevimento o la prova della compiuta giacenza, quale parte integrante della relazione di notifica.
- Quando viene impugnato solo l'atto consequenziale, il giudice deve verificare il difetto di notifica dell'atto presupposto e, se necessario, valutare anche l'eventuale decadenza del potere impositivo o di riscossione.
- La qualificazione formale del motivo di ricorso non è decisiva se dal suo contenuto emerge una censura di violazione di legge e non una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La rinuncia del difensore al mandato non ha efficacia nel giudizio di cassazione già pendente e fissato in udienza, per il principio di perpetuatio dell'ufficio difensivo.
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