Cassazione Civile, Ordinanza n. 22581/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale verificatosi il 4 settembre 2007, nel quale era rimasta coinvolta l'autovettura di proprietà comune dei ricorrenti. I proprietari convenivano davanti al giudice di pace la compagnia assicuratrice e il conducente indicato come responsabile, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni. La domanda veniva rigettata in primo grado; l'appello era poi respinto dal Tribunale di Cagliari, che confermava integralmente la decisione di primo grado, valorizzando una consulenza tecnica d'ufficio ritenuta incompatibile con la dinamica e con i danni allegati. In cassazione i soccombenti proponevano due motivi: con il primo censuravano l'ammissione della CTU come illegittima ed esplorativa, deducendo violazione dell'art. 61 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c.; con il secondo denunciavano omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse recepito acriticamente la CTU senza considerare specifiche contestazioni già svolte in appello, in particolare sull'esatta individuazione del luogo del sinistro e sull'inattendibilità della prova comparativa effettuata dal consulente su veicoli diversi da quelli coinvolti nel fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la decisione sull'ammissione della consulenza tecnica rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non fosse configurabile nei termini prospettati. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo: il Tribunale, pur essendo state specificamente dedotte in appello contestazioni sulla CTU, si era limitato ad aderire alle conclusioni del consulente senza esaminare le critiche relative all'errata localizzazione del luogo del sinistro e agli altri errori tecnici denunciati. L'ulteriore profilo di omessa pronuncia è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La consulenza tecnica è tema che attiene ai poteri istruttori del giudice di merito; la sua ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
La violazione del principio di decisione iuxta alligata et probata può essere dedotta in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non voler osservare la regola o utilizzi prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di trasformare in censura di diritto il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla scelta di disporre la CTU.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, è censurabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; tale vizio è configurabile anche quando il giudice recepisca acriticamente una CTU omettendo di considerare specifiche contestazioni decisive.
Il vizio di omessa pronuncia resta assorbito quando la censura viene accolta sotto il profilo dell'omesso esame del fatto decisivo; in ogni caso il giudice deve esaminare i motivi di appello specificamente proposti.
La trattazione del ricorso è avvenuta con il rito camerale previsto per la decisione accelerata dei ricorsi in cassazione.
Massime di principio
- L'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non può essere censurata in cassazione come violazione di legge solo perché la parte la ritenga esplorativa o inutile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in sede di legittimità solo quando il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia esplicitamente dichiarato di non applicare il principio di valutazione delle prove dedotte in giudizio; non basta contestare la correttezza della valutazione probatoria.
- L'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, può sussistere anche quando la sentenza d'appello recepisca senza autonoma verifica le conclusioni della CTU e non prenda posizione su specifiche e decisive critiche mosse alla consulenza.
- Quando l'appello indica con precisione errori tecnici della CTU idonei a incidere sulla ricostruzione del fatto, il giudice di secondo grado deve esaminarli espressamente; l'adesione apodittica alla consulenza integra un vizio denunciabile in cassazione.
- Il controllo di legittimità non può essere richiesto per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma può intervenire se il giudice di merito omette del tutto l'esame di un fatto storico decisivo ritualmente dedotto.
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