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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22580/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un estratto di ruolo e di sei cartelle di pagamento. Il contribuente deduceva la mancata o inesistente notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dal potere di riscossione. In primo grado una cartella era stata dichiarata cessata per sopravvenuto annullamento/stralcio, mentre per il resto il ricorso era stato rigettato. In appello, l'agente della riscossione otteneva la riforma parziale della decisione sulla cartella stralciata e il rigetto dell'appello incidentale del contribuente. In Cassazione il ricorrente proponeva otto motivi: contestava, in sintesi, la valutazione della prova della notifica delle cartelle e dei relativi referti, lamentava l'omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie fotostatiche e sulla mancata verificazione, deduceva l'inesistenza/invalidità della notifica via PEC, censurava il rigetto della tesi secondo cui la domanda di rateazione non varrebbe come riconoscimento del debito, contestava l'affermazione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione e, infine, denunciava l'omessa pronuncia sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto decisivo il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2022 e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'estratto di ruolo non è di regola autonomamente impugnabile. La norma sopravvenuta sull'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica ai giudizi pendenti e condiziona l'ammissibilità dell'impugnazione alla dimostrazione di uno specifico pregiudizio qualificato, che nel caso concreto non era stato dedotto dal contribuente. Perciò la Corte ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e ha compensato integralmente le spese per la novità normativa e giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prova della autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture sui referti di notifica

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    richiamati per il disconoscimento delle scritture private e il procedimento di verificazione

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    invocato in relazione alla notificazione via PEC contestata come inesistente

  • art. 2944 c.c.

    richiamato per contestare l'idoneità della domanda di rateazione a integrare riconoscimento del debito

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla tardività dell'impugnazione nel processo tributario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare l'omessa pronuncia sulla prescrizione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    la norma, come modificata, limita l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    ha introdotto la modifica dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, applicabile ai processi pendenti

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite per il deposito documentale in Cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni

  • art. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    richiamati nella motivazione della sentenza costituzionale che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nelle questioni di legittimità costituzionale

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nelle questioni di legittimità costituzionale

  • art. 18 l. n. 111/2023

    citato quale base della delega fiscale richiamata in motivazione dalla Corte costituzionale

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, impugnabile autonomamente: l'azione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato derivante dall'iscrizione a ruolo.
  • La norma sopravvenuta che limita l'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica anche ai processi pendenti, poiché incide sulla condizione dell'azione e sull'interesse ad agire fino alla decisione.
  • Se manca la deduzione e la prova di un interesse qualificato alla tutela anticipata, il ricorso introduttivo è inammissibile originariamente e la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità l'interesse ad agire, se richiesto da norma sopravvenuta, deve essere dimostrato con gli strumenti processuali disponibili, incluso il deposito documentale nei limiti consentiti.
  • La mera contestazione della notifica delle cartelle o della prescrizione non consente di superare il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, se non ricorrono le condizioni legali che rendono ammissibile l'azione diretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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