Cassazione Civile, Ordinanza n. 22575/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IVA, sanzioni e interessi relativamente all'anno d'imposta 2012, contestando alla società la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti. I contribuenti avevano impugnato l'atto; la CTP aveva respinto i ricorsi. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo provata l'inconsapevolezza della società di partecipare a operazioni evasive, valorizzando elementi come prezzi in linea con il mercato, pagamenti alla consegna, rapporti marginali e pagamenti tracciabili. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e della giurisprudenza unionale, per avere la CTR considerato circostanze inidonee a dimostrare la buona fede del contribuente; e analoga violazione per mancata comparazione tra gli elementi favorevoli alla società e quelli contrari addotti dall'Ufficio, non valutati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di detrazione IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario circa la finalità evasiva dell'operazione; spetta poi al contribuente dimostrare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La Corte ha osservato che la CTR aveva fondato la prova della buona fede su elementi non idonei, secondo la giurisprudenza consolidata, e non aveva confrontato tali elementi con quelli contrari indicati dall'Ufficio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per la disciplina del diritto alla detrazione IVA, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento dell'imposta e alla contestazione dell'operazione inesistente.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova tra amministrazione e contribuente.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'amministrazione finanziaria.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e loro gravità, precisione e concordanza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per la riproduzione nel ricorso degli elementi contenuti nell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario della finalità evasiva dell'operazione, potendo ricorrere anche a presunzioni.
- Il contribuente, per conservare il diritto alla detrazione, deve dimostrare di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere impiegato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto.
- Non sono di per sé idonei a provare la buona fede del cessionario elementi quali la regolarità della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti, l'assenza di vantaggi dalla rivendita o la mera coerenza dei prezzi con il mercato.
- Il giudice di merito deve confrontare gli elementi allegati dal contribuente con quelli contrari dedotti dall'Ufficio, non potendo fondare la decisione su un apprezzamento parziale o isolato delle circostanze rilevanti.
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