Cassazione Civile, Ordinanza n. 22568/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Un consorzio di sviluppo industriale aveva ceduto, con contratto del 1991, un suolo a destinazione industriale a prezzo agevolato, imponendo alla parte acquirente obblighi di investimento, edificazione conforme al progetto approvato, mantenimento della destinazione industriale e divieti di alienazione senza preventiva autorizzazione, con clausola risolutiva espressa e previsione di revoca ai sensi della legge regionale siciliana richiamata nel contratto. A seguito del fallimento della società assegnataria, il complesso immobiliare, incluso il terreno, era stato venduto dal curatore a due società. Ritenendo violati gli obblighi contrattuali e legali, il consorzio aveva adottato una determina con cui si era avvalso della clausola risolutiva espressa e aveva esercitato la revoca della cessione. Una delle società acquirenti aveva impugnato l’atto dinanzi al TAR deducendo, tra l’altro, carenza di potere, incompetenza, vizi dell’atto, violazione della buona fede e difetto di motivazione. Il consorzio aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la questione era se la controversia spettasse al giudice ordinario o amministrativo, a seconda della natura della revoca/risoluzione impugnata e del petitum sostanziale.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia riguardasse la fase esecutiva di un rapporto contrattuale già perfezionato, poiché la revoca era stata disposta per il preteso inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di cessione e dalla legge regionale, e si fondava sull’esercizio della clausola risolutiva espressa, dunque su un potere di natura negoziale e non autoritativa. Di conseguenza, il petitum sostanziale era collocato a valle della stipulazione del contratto e coinvolgeva diritti soggettivi, con competenza del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 23, comma 9, L.R. Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1
richiamato come base legale della revoca della cessione per inadempimento degli obblighi dell’assegnatario; la Corte lo considera, insieme alla clausola contrattuale, come fondamento della reazione alla fase esecutiva del rapporto
art. 25 L.R. Sicilia 4 gennaio 1984, n. 1
richiamato solo per spiegare la determinazione del prezzo agevolato di cessione del suolo industriale
art. 3 del contratto di cessione del 12 luglio 1991
interpretato come fonte di una clausola risolutiva espressa e di obblighi contrattuali la cui violazione è stata posta a base della revoca/risoluzione
richiamato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti, ma non risulta applicato nel testo della decisione
non citato espressamente nel testo fornito, ma il regolamento preventivo di giurisdizione è trattato nel suo ambito processuale; la Corte decide sul riparto di giurisdizione
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, desunto soprattutto dalla causa petendi e dall’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
- Quando la controversia attiene alla fase esecutiva di un contratto già stipulato e riguarda l’adempimento o l’inadempimento di obbligazioni contrattuali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, perché la relazione resta di tipo paritetico.
- La pubblica amministrazione, una volta concluso il contratto, non può incidere sul rapporto mediante poteri autoritativi di autotutela se la reazione è in concreto fondata su una clausola risolutiva espressa o su rimedi negoziali; in tal caso l’atto assume natura negoziale e non provvedimentale.
- La qualificazione della domanda non dipende dalla forma dell’atto impugnato, ma dalla sostanza della pretesa azionata e dal contenuto effettivo della contestazione.
- L’ordinanza cautelare del giudice amministrativo non preclude il regolamento preventivo di giurisdizione, poiché non ha natura decisoria idonea a passare in giudicato sulla giurisdizione.
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