Cassazione Civile, Ordinanza n. 25760/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, addizionali e accessori relativo all'anno d'imposta 2004 notificato a un socio di società a responsabilità limitata in liquidazione, a seguito del recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti e indebitamente dedotti dalla società. La società aveva optato per la trasparenza fiscale, sicché il maggior reddito era imputato al socio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR dell'Abruzzo aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, perché la CTR aveva ritenuto necessario non solo l'obbligo di denuncia penale ma la sua effettiva presentazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse affrontato questioni estranee al thema decidendum dopo aver esaminato la nullità della notifica; 3) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla rappresentanza della società cancellata dal registro imprese e alla responsabilità solidale di liquidatore e amministratore, ritenendo irrilevanti tali profili perché il reddito era accertato nei confronti del socio solo quale conseguenza del regime di trasparenza; 4) e 5) motivazione apparente sulla deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e sul condono IVA, poiché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni astratte e a richiami giurisprudenziali senza applicarli alla fattispecie concreta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, ha rigettato il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese. In particolare, ha ribadito che il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per reati del d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo necessaria la sua effettiva presentazione. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva esaminato questioni non pertinenti o comunque non decisive sulla società estinta, trascurando il presupposto decisivo dell'accertamento verso il socio in regime di trasparenza. Infine, ha ritenuto la motivazione della CTR meramente apparente sulle questioni di merito relative ai costi per operazioni inesistenti e al condono IVA, perché formulata in termini astratti e non calata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sul raddoppio dei termini di accertamento
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente
il giudice non deve pronunciarsi oltre i limiti del chiesto e deve attenersi al thema decidendum, ma non vi è ultrapetizione se la questione è stata devoluta o se le ulteriori argomentazioni sono irrilevanti
la Corte lo richiama come parametro dell'obbligo di denuncia penale, rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento
artt. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223 del 2006
sono le norme richiamate dalla ricorrente in relazione al raddoppio dei termini di accertamento
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
nei testi ratione temporis applicabili, prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti penali
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
la Corte lo richiama, insieme all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per affermare il principio sul raddoppio dei termini
indica i reati tributari la cui configurabilità rileva ai fini dell'obbligo di denuncia penale e quindi del raddoppio dei termini
viene richiamato per l'interpretazione delle norme processuali sulla motivazione apparente e sulla riformulazione del vizio motivazionale
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
la Corte richiama la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dalle norme vigenti ratione temporis opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, senza che sia necessaria la effettiva presentazione della denuncia.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se la questione ritenuta eccedente il decisum era in realtà devoluta con l'appello o se le ulteriori considerazioni del giudice sono meramente irrilevanti rispetto alla decisione.
- Ricorre motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, espone affermazioni astratte o principi generali senza renderne percepibile l'applicazione alla fattispecie concreta e senza consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull'esistenza stessa della motivazione, non al semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
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