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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione notificava a un contribuente un'intimazione di pagamento relativa a diciassette cartelle esattoriali per un importo complessivo dichiarato di euro 2.306,56, concernenti IVA ed altri carichi. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, deducendo vizi procedimentali e di merito; la CTP accoglieva solo in parte, ritenendo non provata la regolarità della notifica di due cartelle presupposte. In appello l'agente della riscossione otteneva riforma della decisione, mentre l'appello incidentale del contribuente veniva respinto. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato valide le notifiche a mezzo PEC di atti presupposti privi di firma e di attestazione di conformità, inviati da indirizzo non risultante da pubblici registri, oltre che le notifiche eseguite a mani di terzi senza raccomandata informativa; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2719 c.c. per omessa pronuncia sulla mancata attestazione di conformità delle copie fotostatiche prodotte dall'agente della riscossione, che non sarebbe stato legittimato a rilasciarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che, in tema di notificazione telematica e di riscossione, ai fini della prova della riferibilità dell'atto al mittente e della validità della notifica non è necessaria l'attestazione di conformità quando la conformità delle copie agli originali non sia specificamente disconosciuta; inoltre, la normativa sulla PEC tutela l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente, e nel caso concreto la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo, poiché il contribuente aveva potuto svolgere difese tempestive. Quanto alle notifiche postali eseguite a persone diverse dal destinatario, la Corte ha ribadito che, nel processo tributario, la notificazione tramite raccomandata diretta si perfeziona secondo le regole del servizio postale ordinario e non richiede gli adempimenti propri dell'art. 139 c.p.c., né la raccomandata informativa nei termini prospettati dal ricorrente. Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che per la prova del perfezionamento della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o copia della cartella con la relata di notifica, e che il disconoscimento della copia fotostatica non produce gli effetti del disconoscimento ex art. 215 c.p.c., potendo il giudice accertarne la conformità anche mediante altri elementi probatori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la notifica delle cartelle e per la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con relata, in assenza di specifico disconoscimento.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma sulla notificazione degli atti tributari, ma nel caso concreto non è stata ravvisata la violazione denunciata.

  • art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005

    Le copie per immagine di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo con cui si deduce violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo con cui si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo o, come prospettato, l'omessa pronuncia sulla questione della conformità delle copie.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento ex art. 215 c.p.c.; il giudice può comunque accertarne la conformità con altri mezzi di prova, incluse presunzioni.

  • art. 139 c.p.c.

    Non trova applicazione diretta nelle notifiche tributarie effettuate tramite raccomandata diretta secondo le regole del servizio postale ordinario.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in funzione comparativa per escludere che il disconoscimento della copia fotostatica produca gli stessi effetti preclusivi del disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, secondo il principio di vicinanza della prova.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario consente la notificazione dell'atto di gravame tramite spedizione diretta a mezzo piego raccomandato.

  • art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento è predisposta secondo un modello ministeriale che non richiede la sottoscrizione del funzionario, essendo sufficiente la riferibilità all'organo competente.

Massime di principio

  • In materia di notificazione della cartella o degli atti della riscossione, la prova del perfezionamento può essere fornita anche mediante copie fotostatiche o copie per immagine con relata di notifica, senza necessità dell'originale, purché non vi sia un disconoscimento specifico e circostanziato della conformità.
  • La validità della notificazione telematica va valutata in funzione della certa riferibilità dell'atto al mittente e della correttezza dell'indirizzo del destinatario; non è decisiva, di per sé, la mancanza di firma autografa o di attestazione di conformità se la conformità non è contestata in modo specifico.
  • Nel sistema della riscossione tributaria, la cartella non è invalida per il solo difetto di sottoscrizione del funzionario, quando il modello legale consente di identificarne con certezza l'ente emittente.
  • Nelle notifiche eseguite a mezzo del servizio postale diretto nel processo tributario, la validità va apprezzata secondo le regole del regolamento postale ordinario e non secondo il regime proprio della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.
  • Il disconoscimento della copia fotostatica non ha effetti automaticamente preclusivi come quelli previsti per la scrittura privata ex art. 215 c.p.c., potendo il giudice verificare la conformità anche con altri elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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