Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08657/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005, emessa per IRPEF, sanzioni e interessi. La contribuente impugnava la cartella davanti al giudice tributario deducendo, tra l’altro, la nullità dell’avviso di accertamento e della successiva iscrizione a ruolo, vizi della notificazione degli atti presupposti e della cartella, mancata sottoscrizione dell’atto, irregolarità del contraddittorio in appello e omessa pronuncia su diverse eccezioni. Il giudice di primo grado accoglieva solo in parte il ricorso, mentre in appello la commissione regionale riformava la decisione e compensava le spese. In cassazione la contribuente proponeva otto motivi, tutti diretti a contestare vizi processuali e di legittimità della cartella, dell’avviso di accertamento e della sentenza di appello. L’agente della riscossione resisteva e proponeva ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, lamentando che la compensazione fosse stata disposta nonostante la sua contumacia in appello e senza valido contraddittorio sulla questione delle spese.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso principale della contribuente, ritenendo inammissibile il primo motivo e infondati o in parte inammissibili gli altri. Accoglie invece il ricorso incidentale dell’agente della riscossione, rilevando che la compensazione delle spese disposta dalla commissione regionale nei suoi confronti era nulla perché adottata senza che vi fosse stato rituale contraddittorio sull’impugnazione incidentale in punto spese. Per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. e conferma la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato la contribuente a rifondere a tale società le spese di lite con distrazione al difensore antistatario. Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della contribuente nei confronti dell’agente della riscossione; nulla è disposto per l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro ed esaustivo, sia pure sommario, i fatti di causa; la Corte segnala che il ricorso principale era al limite dell’inammissibilità per carenza espositiva.

  • art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’autorizzazione a proporre appello da parte della Direzione regionale è stata ritenuta non più necessaria perché la previsione era stata abrogata.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale in tema di notificazione dell’appello e contraddittorio nel processo tributario.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale in tema di appello incidentale e sua notificazione alle controparti.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale in tema di notificazione dell’appello incidentale al contumace.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione invocata per la deduzione dei vizi di nullità, violazione di legge e motivazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte richiama il potere correttivo della motivazione, potendo integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata quando la decisione di diritto sia corretta.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è considerata sanabile se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non sono dedotte ulteriori difese di merito tempestivamente precluse.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dell’atto; la Corte ribadisce che la cartella di pagamento segue la disciplina speciale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa invalidità dell’atto per il difetto denunciato, valorizzando la disciplina speciale della cartella esattoriale.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella esattoriale deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e non richiede la sottoscrizione autografa dell’esattore se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’ente competente.

  • art. 7 L. n. 890 del 1982

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione postale degli atti giudiziari e tributari.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    La Corte afferma che, in caso di mancato recapito, l’avviso di deposito/comunicazione di avvenuto deposito è idoneo a dimostrare la regolarità della notificazione, senza necessità di specificare la concreta modalità del rilascio dell’avviso.

  • art. 9 L. n. 890 del 1982

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notifiche postali; la Corte richiama la disciplina della regolarità della notificazione per CAD e raccomandata informativa.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura relativa alla contestuale notifica di PVC e avviso di accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, secondo la disciplina sul raddoppio del contributo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di irregolarità processuali o nullità richiede l’indicazione specifica della concreta lesione del diritto di difesa; la mera denuncia astratta del vizio non basta a fondare l’accoglimento.
  • L’appello dell’amministrazione finanziaria è ammissibile quando non sia contestata la provenienza dell’atto dall’ufficio competente; l’eventuale difetto di delega o di autorizzazione al sottoscrittore deve essere eccepito e provato, e comunque può essere irrilevante se la normativa applicabile non richiede tale autorizzazione.
  • In tema di notificazione postale degli atti tributari, la regolarità della notifica può risultare dall’avviso di ricevimento, dalla comunicazione di avvenuto deposito e dalla raccomandata informativa, senza che sia necessaria una particolare formalizzazione ulteriore sulla specifica modalità del rilascio dell’avviso.
  • L’eventuale nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è sanabile se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e se il contribuente non allega tempestivamente difese di merito ulteriori e precluse dalla mancata conoscenza dell’atto.
  • La cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione autografa del funzionario, purché il documento sia inequivocabilmente riferibile all’ente titolare del potere di emissione e redatto secondo il modello legale previsto.
  • Il giudice di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: censure che mirano in sostanza a una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili anche se formalmente prospettate come violazioni di legge.
  • La compensazione delle spese nei confronti di una parte contumace non può essere disposta senza rituale contraddittorio sulla domanda o impugnazione che la riguarda; la statuizione sulle spese è nulla se adottata in assenza della necessaria partecipazione processuale sul punto.
  • rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Riscossione","Contenzioso tributario","Impugnazioni","Spese di lite"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Nullità","Giudicato"]}

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.