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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08559/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (militare)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un soggetto che aveva subito un fatto lesivo durante il periodo di leva nel 1988 e che chiedeva il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato, con conseguente attribuzione dei benefici previsti dalla normativa speciale. La Corte d'appello, riformando il primo grado su impugnazione del Ministero, aveva rigettato la domanda ritenendo che sia il diritto all'accertamento di tale status sia i correlati benefici fossero soggetti a prescrizione decennale; secondo il giudice di merito, il termine avrebbe iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina del 2005/2006 che ha introdotto la categoria e regolato la domanda amministrativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere prescrivibile l'accertamento della qualità di vittima del dovere, presupposto dei benefici assistenziali correlati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in un precedente del 2022 secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla legge, ha natura di status e, come tale, l'azione diretta all'accertamento dello status è imprescrittibile; resta invece soggetta a prescrizione la pretesa ai benefici economici che da quello status derivano, come i ratei delle prestazioni assistenziali. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della domanda attenendosi al principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso è stato proposto deducendo violazione di legge, in particolare l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione in relazione alla qualificazione dello status richiesto.

  • art. 2934 c.c.

    norma invocata per sostenere la prescrizione del diritto; la Corte, recependo il precedente di legittimità, distingue però tra azione di accertamento dello status, imprescrittibile, e diritti economici conseguenti, prescrittibili.

  • art. 2946 c.c.

    norma invocata sulla prescrizione ordinaria decennale, ritenuta dalla Corte di merito applicabile anche all'accertamento dello status, ma esclusa dalla Cassazione per tale profilo.

  • art. 1, commi 562-565, legge n. 266 del 2005

    disciplina la tipizzazione della condizione di vittima del dovere e dei soggetti equiparati, costituendo il presupposto normativo dello status richiesto.

  • d.P.R. n. 243 del 2006

    regolamento applicativo richiamato per la disciplina delle modalità di presentazione della domanda amministrativa e per la decorrenza ritenuta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dare continuità al precedente di legittimità, mediante recepimento della motivazione già espressa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il rinvio motivazionale al precedente conforme.

  • art. 374 c.p.c.

    invocato per escludere la rimessione alle Sezioni Unite, ritenuta non necessaria in assenza di contrasto o questione di massima di particolare importanza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria della parte controricorrente che aveva chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • La condizione di "vittima del dovere" tipizzata dalla normativa speciale ha natura di status: l'azione volta al suo accertamento non è soggetta a prescrizione.
  • La prescrizione colpisce i soli diritti patrimoniali o i ratei prestazionali che trovano nel suddetto status il loro presupposto, non l'azione di mero accertamento della qualità.
  • Quando la Corte di cassazione ha già espresso un principio di diritto recente e non vi è contrasto sulla medesima questione né questione di particolare importanza, non sussistono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite.
  • In presenza di un errore del giudice di merito sulla prescrivibilità dell'azione di accertamento dello status, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.

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