Cassazione Civile, Ordinanza n. 08560/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti su un fondo confinante: i proprietari di un terreno con fabbricato sostenevano che la vicina, realizzando un locale seminterrato, un muro in cemento armato e altre opere, avesse rimosso la rete di confine, occupato una porzione del loro terreno e interrato una tubatura, oltre a precludere l'accesso a una canaletta consortile di irrigazione. In primo grado veniva accertata l'invasione della proprietà e ordinato il ripristino, ma erano respinte alcune domande ulteriori. In appello la vicina proponeva appello incidentale, contestando la legittimazione attiva degli attori e sostenendo che la domanda fosse in realtà una rivendicazione, con conseguente onere probatorio pieno sulla proprietà. La Corte d'appello qualificava invece la domanda come azione di regolamento di confini e accoglieva l'appello principale degli eredi, condannando la convenuta ad arretrare muro, seminterrato e tubatura. In cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 948 c.c., perché la domanda andava qualificata come rivendicazione e non come actio finium regundorum; 2) carenza di specificità/prova della legittimazione attiva degli eredi, per mancata dimostrazione formale del rapporto di discendenza e della qualità ereditaria mediante certificati di stato civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione di regolamento di confini: dai fatti allegati emergeva una contestazione sulla linea divisoria e sull'invasione di una porzione di terreno, senza vera messa in discussione dei titoli di proprietà, sicché non ricorreva una rivendicazione. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di specificità, osservando che non risultava una contestazione del rapporto di discendenza e che, comunque, la qualità di eredi e la legittimazione attiva potevano desumersi dalla documentazione in atti e dall'accettazione tacita dell'eredità ricavabile dall'esercizio dell'azione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata evocata come norma processuale di legittimità per denunciare la violazione di legge nel vizio di sussunzione della domanda.
La Corte ha escluso che fosse applicabile la rivendicazione, poiché la domanda attorea mirava a definire il confine tra fondi e non a contestare i titoli di proprietà.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per distinguere l'omessa pronuncia dall'erronea interpretazione della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la parte attrice deduce l'incertezza del confine per una pretesa usurpazione di porzione di terreno da parte del vicino e chiede il ripristino della linea divisoria, la domanda va qualificata come azione di regolamento di confini e non come rivendicazione, se non è realmente in discussione il titolo di proprietà delle parti.
- Ai fini della distinzione tra rivendicazione e regolamento di confini, è decisivo il contenuto sostanziale della domanda e dei fatti allegati: se il petitum mira a eliminare l'incertezza sulla linea di confine, l'azione è ricognitiva e non richiede la probatio diabolica propria della rivendicazione.
- In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione giuridica della domanda è scrutinabile nei limiti del controllo sulla correttezza della motivazione del giudice di merito, poiché l'interpretazione della domanda costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Se non è stata specificamente contestata la discendenza del chiamato dall'originario titolare del diritto, il successore che agisce in giudizio per far valere un diritto del de cuius non deve necessariamente produrre gli atti dello stato civile per dimostrare la propria legittimazione ad agire.
- L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dall'esercizio stesso dell'azione giudiziaria da parte del chiamato, quando la documentazione in atti consenta di ritenere provata la qualità di erede e l'appartenenza del bene alla massa ereditaria.
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