Cassazione Civile, Ordinanza n. 08556/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo civile presupposto, definito in appello con sentenza del 14 settembre 2018. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo tardiva la proposizione dell'istanza, perché la notifica della sentenza d'appello effettuata a una sola delle parti soccombenti avrebbe fatto decorrere il termine breve di impugnazione e, per effetto della pretesa inscindibilità del giudizio, avrebbe determinato la definitività della decisione per tutte le parti già il 24 dicembre 2018. La ricorrente ha impugnato tale decreto deducendo: 1) violazione degli artt. 324, 325, 326, 327 e 292 c.p.c., sostenendo che la notifica eseguita solo verso una parte non poteva precludere alle altre contumaci il termine lungo per impugnare; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., negando che nel giudizio presupposto vi fosse litisconsorzio necessario o processuale, trattandosi invece di domande autonome e separabili; 3) violazione della L. n. 89 del 2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., perché l'erronea qualificazione del giudizio presupposto avrebbe portato a negare illegittimamente l'indennizzo per un processo durato tredici anni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, aderendo a un precedente specifico relativo alla medesima vicenda, e ha escluso che ricorresse un litisconsorzio necessario o processuale tale da rendere unitaria la decorrenza del termine breve di impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto della Corte d'appello di Catania che aveva confermato l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività della domanda applicando il principio secondo cui, in presenza di domande autonome cumulate e non di causa inscindibile, la notifica della sentenza a una sola parte non fa decorrere il termine breve verso le altre parti non destinatarie della notificazione. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali
artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c.
richiamati per sostenere che il termine breve per impugnare non decorreva nei confronti delle parti non destinatarie della notifica
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle notificazioni alle parti del processo
richiamato per negare la configurabilità del litisconsorzio necessario
richiamato quale base del diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo
interpretato nel senso che il termine semestrale decorre dal provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, ossia dalla sua definitività
richiamato come base dell'opposizione avverso il decreto che aveva respinto la domanda di equa riparazione
art. 6 CEDU
richiamato a fondamento del diritto alla ragionevole durata del processo
art. 111 Cost.
richiamato quale presidio del giusto processo
Massime di principio
- Nel processo con pluralità di parti, la regola dell'unitarietà del termine breve di impugnazione opera solo quando ricorra un litisconsorzio necessario o processuale, cioè una situazione di inscindibilità tale da rendere comune l'effetto della notificazione della sentenza a tutte le parti.
- Quando le pretese azionate sono autonome e cumulativamente trattate, la notifica della sentenza eseguita da o verso una sola parte non fa decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti delle altre parti non destinatarie della notifica, le quali conservano il termine lungo ordinario.
- Ai fini dell'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, la "definitività" del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto coincide con l'irrevocabilità della decisione, cioè con il momento in cui non siano più possibili impugnazioni ordinarie.
- Per stabilire la decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione occorre considerare la struttura concreta del giudizio presupposto: se vi sono rapporti sostanziali autonomi o cause riunite senza inscindibilità, la pendenza di impugnazioni di altri soggetti non impedisce la definitività della decisione nei confronti del richiedente solo se il suo rapporto è davvero autonomo.
- L'erronea qualificazione del processo presupposto come causa inscindibile può determinare una falsa valutazione della tempestività della domanda di equa riparazione e quindi un illegittimo diniego dell'indennizzo.
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