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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08556/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo civile presupposto, definito in appello con sentenza del 14 settembre 2018. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo tardiva la proposizione dell'istanza, perché la notifica della sentenza d'appello effettuata a una sola delle parti soccombenti avrebbe fatto decorrere il termine breve di impugnazione e, per effetto della pretesa inscindibilità del giudizio, avrebbe determinato la definitività della decisione per tutte le parti già il 24 dicembre 2018. La ricorrente ha impugnato tale decreto deducendo: 1) violazione degli artt. 324, 325, 326, 327 e 292 c.p.c., sostenendo che la notifica eseguita solo verso una parte non poteva precludere alle altre contumaci il termine lungo per impugnare; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., negando che nel giudizio presupposto vi fosse litisconsorzio necessario o processuale, trattandosi invece di domande autonome e separabili; 3) violazione della L. n. 89 del 2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., perché l'erronea qualificazione del giudizio presupposto avrebbe portato a negare illegittimamente l'indennizzo per un processo durato tredici anni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, aderendo a un precedente specifico relativo alla medesima vicenda, e ha escluso che ricorresse un litisconsorzio necessario o processuale tale da rendere unitaria la decorrenza del termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto della Corte d'appello di Catania che aveva confermato l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività della domanda applicando il principio secondo cui, in presenza di domande autonome cumulate e non di causa inscindibile, la notifica della sentenza a una sola parte non fa decorrere il termine breve verso le altre parti non destinatarie della notificazione. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali

  • artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c.

    richiamati per sostenere che il termine breve per impugnare non decorreva nei confronti delle parti non destinatarie della notifica

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle notificazioni alle parti del processo

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per negare la configurabilità del litisconsorzio necessario

  • L. n. 89 del 2001, art. 2

    richiamato quale base del diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo

  • L. n. 89 del 2001, art. 4

    interpretato nel senso che il termine semestrale decorre dal provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, ossia dalla sua definitività

  • L. n. 89 del 2001, art. 5-ter

    richiamato come base dell'opposizione avverso il decreto che aveva respinto la domanda di equa riparazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato a fondamento del diritto alla ragionevole durata del processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale presidio del giusto processo

Massime di principio

  • Nel processo con pluralità di parti, la regola dell'unitarietà del termine breve di impugnazione opera solo quando ricorra un litisconsorzio necessario o processuale, cioè una situazione di inscindibilità tale da rendere comune l'effetto della notificazione della sentenza a tutte le parti.
  • Quando le pretese azionate sono autonome e cumulativamente trattate, la notifica della sentenza eseguita da o verso una sola parte non fa decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti delle altre parti non destinatarie della notifica, le quali conservano il termine lungo ordinario.
  • Ai fini dell'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, la "definitività" del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto coincide con l'irrevocabilità della decisione, cioè con il momento in cui non siano più possibili impugnazioni ordinarie.
  • Per stabilire la decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione occorre considerare la struttura concreta del giudizio presupposto: se vi sono rapporti sostanziali autonomi o cause riunite senza inscindibilità, la pendenza di impugnazioni di altri soggetti non impedisce la definitività della decisione nei confronti del richiedente solo se il suo rapporto è davvero autonomo.
  • L'erronea qualificazione del processo presupposto come causa inscindibile può determinare una falsa valutazione della tempestività della domanda di equa riparazione e quindi un illegittimo diniego dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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