Cassazione Civile, Ordinanza n. 08554/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ascendenti)
La controversia
Gli ascendenti di una donna deceduta proponevano azione di riduzione sostenendo di essere stati totalmente pretermessi dal testamento pubblico con cui la figlia aveva istituito erede universale la convenuta, e di aver quindi subito la lesione della quota di legittima loro riservata. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo che gli attori non avessero adeguatamente allegato e descritto la massa ereditaria fittizia, il relictum, le donazioni e i legati rilevanti, né avessero quantificato, sia pure approssimativamente, i beni necessari per verificare la lesione. Nel ricorso per cassazione gli attori deducevano: violazione degli artt. 538, 553, 554 e 556 c.c. per avere la Corte territoriale imposto un onere di specifica quantificazione del patrimonio non richiesto quando il de cuius ha disposto per testamento dell'intero asse e abbia totalmente pretermesso i legittimari ascendenti; violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al mancato esame delle istanze istruttorie; violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 556 c.c. per avere reputato inammissibile la quantificazione approssimativa dei beni e per non aver considerato che la riunione fittizia poteva essere svolta sulla base degli atti e delle allegazioni complessive di causa. I ricorrenti sostenevano inoltre di aver depositato il testamento e la dichiarazione di successione e di aver tentato di ricostruire l'asse, senza collaborazione della convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando il testatore abbia disposto dell'intero asse ereditario a favore di un solo erede e abbia totalmente pretermesso gli ascendenti legittimari, la lesione della quota di riserva è evidente nell'an e nel quantum, sicché non può pretendersi dall'attore una puntuale indicazione numerica di tutti i beni della massa fittizia come condizione di ammissibilità o di accoglimento della domanda. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda di riduzione applicando il principio secondo cui la riunione fittizia si compie anche sulla base delle indicazioni complessive emergenti dagli atti e dalle contestazioni delle parti, entro i limiti delle preclusioni processuali.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione della camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Indicato come norma transitoria per individuare il testo del codice di rito applicabile.
art. 538 c.c.
Rilevante per la quota di riserva spettante agli ascendenti; la lesione è stata ritenuta evidente nel caso di pretermissione totale.
art. 553 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'azione di riduzione e alla tutela del legittimario.
art. 554 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'azione di riduzione e alla tutela del legittimario.
art. 556 c.c.
Norma centrale per la riunione fittizia della massa ereditaria; la Corte ha affermato che, in caso di pretermissione totale del legittimario e attribuzione universale a terzi, non è necessaria una puntuale quantificazione numerica dei beni per proporre o decidere la domanda, se gli elementi patrimoniali risultano complessivamente allegati o desumibili dagli atti.
art. 564, comma 2, c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello con riferimento all'imputazione di un legato; menzione riportata dalla sentenza di legittimità.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare il mancato esame delle istanze istruttorie.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in connessione con la mancata considerazione delle istanze istruttorie.
art. 191 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in connessione con le richieste istruttorie.
art. 210 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in connessione con le richieste istruttorie.
art. 345 c.p.c.
Invocato per censurare la declaratoria di inammissibilità della quantificazione approssimativa dei beni.
art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c.
Richiamato dalla Corte per respingere le eccezioni di inammissibilità del controricorso/ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei documenti.
Massime di principio
- L'azione di riduzione proposta dal legittimario non richiede, quale condizione necessaria di ammissibilità o di accoglimento, la precisa quantificazione numerica di tutti i beni della massa ereditaria quando il de cuius abbia disposto dell'intero asse a favore di un solo soggetto e abbia totalmente pretermesso il legittimario, poiché in tal caso la lesione della quota di riserva è già evidente nell'an e nel quantum.
- La riunione fittizia ex art. 556 c.c. deve essere svolta dal giudice sulla base delle allegazioni complessive delle parti, degli atti di causa e delle eventuali contestazioni, nei limiti delle preclusioni processuali, senza poter rigettare la domanda solo perché nell'atto introduttivo manchino alcuni dettagli patrimoniali se la consistenza del patrimonio è comunque ricostruibile.
- Il rigetto delle istanze istruttorie non può essere giustificato esclusivamente con l'asserita incompletezza delle allegazioni quando la controversia richiede proprio l'accertamento del compendio ereditario e le prove richieste sono funzionali alla sua ricostruzione.
- In presenza di pretermissione totale di legittimari ascendenti, il giudice deve verificare la lesione della legittima secondo il meccanismo della riunione fittizia e non può pretendere dall'attore un onere allegatorio più gravoso di quello compatibile con la fisiologia dell'azione di riduzione.
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