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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08555/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La vicenda origina da un procedimento per equa riparazione ex L. 89/2001 relativo alla durata irragionevole di un processo presupposto. In primo grado era stato riconosciuto un indennizzo di euro 4.000, calcolato con un moltiplicatore annuo di euro 500 per otto anni di ritardo irragionevole, e le spese erano state liquidate in favore della parte privata con distrazione al difensore. In sede di opposizione, la Corte d'appello di Roma ha accolto solo parzialmente la domanda: ha rideterminato la durata irragionevole in undici anni, ma ha mantenuto il medesimo criterio di liquidazione annua e ha quindi fissato l'indennizzo in euro 5.500; ha inoltre compensato per metà le spese del giudizio di opposizione, ritenendo che la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta integrasse soccombenza parziale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato parzialmente le spese nonostante che la riduzione dell'indennizzo rispetto alla domanda non costituisca soccombenza parziale; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233 c.c., del d.m. 55/2014 e dell'art. 132 c.p.c., per la liquidazione delle spese dell'intero procedimento, comprensivo della fase monitoria e di opposizione, che sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari per la fase monitoria e priva di adeguata motivazione. Il Ministero ha resistito con controricorso, poi dichiarato inammissibile perché tardivo.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'avvocato in proprio, quale distrattario, perché il controricorso del Ministero era tardivo e, quindi, non poteva essere utilmente controbattuto nel rapporto processuale relativo alle spese a lui riferite. Accoglie invece il ricorso della parte privata limitatamente al primo motivo: cassa il decreto impugnato nella parte in cui aveva disposto la compensazione parziale delle spese del giudizio di opposizione, affermando che nel procedimento di equa riparazione la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella domandata, per il diverso apprezzamento del giudice sul moltiplicatore annuo, non integra soccombenza parziale idonea a giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c. Rigetta il secondo motivo, ritenendo corretta la liquidazione complessiva delle spese dell'intero procedimento ai sensi della tabella 12 del d.m. 55/2014, applicabile all'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 come fase unica e complessiva del procedimento. Decidendo nel merito, pone integralmente a carico del Ministero le spese del giudizio di merito, con distrazione in favore del difensore antistatario, e condanna il Ministero anche alle spese del giudizio di legittimità nei rapporti con la parte ricorrente privata.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 89/2001

    richiamato quale base del decreto di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 2-bis L. 89/2001

    evocato in relazione ai criteri di maggiorazione dell'indennizzo per gli anni di durata irragionevole successivi al terzo e al settimo, ritenuti però non accolti dalla Corte territoriale.

  • art. 370 c.p.c.

    usato per dichiarare tardivo il controricorso, perché notificato oltre il termine di legge nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la mera liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta nel giudizio di equa riparazione non costituisce soccombenza parziale idonea a giustificare la compensazione.

  • art. 5-ter L. 89/2001

    l'opposizione è qualificata come fase a cognizione piena di un unico procedimento, non come autonomo giudizio di impugnazione.

  • tabella 12 allegata al d.m. 55/2014

    ritenuta applicabile alla liquidazione complessiva dei compensi per l'intero procedimento di equa riparazione, comprensivo di fase monitoria e opposizione.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di compensi professionali e minimi tariffari, ma la censura è stata respinta.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa motivazione sulla liquidazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    esclusa la sua applicazione al ricorrente avvocato perché il processo risultava esente dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione ex L. 89/2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella domandata per effetto della diversa valutazione giudiziale del moltiplicatore annuo non integra di per sé soccombenza parziale ai fini della compensazione delle spese.
  • L'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 non dà luogo a un autonomo giudizio di impugnazione, ma a una fase a cognizione piena di un unico procedimento; le spese vanno quindi regolate complessivamente sulla base della soccombenza dell'intera vicenda processuale.
  • In caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione delle spese deve essere effettuata unitariamente secondo la tabella 12 del d.m. 55/2014, comprensiva sia della fase monitoria sia della fase di opposizione.
  • Il difensore distrattario delle spese è parte processuale solo quando si controverte specificamente della distrazione; se l'impugnazione concerne soltanto l'ammontare delle spese, la legittimazione a impugnare spetta alla parte vittoriosa e non al difensore.
  • La riattivazione del procedimento notificatorio dopo un primo esito negativo deve avvenire con immediatezza e senza superare, salvo eccezioni rigorosamente provate, un intervallo superiore alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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