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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08562/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari di fondi finitimi. Gli originari attori avevano chiesto la condanna dei confinanti ad arretrare due terrazze asseritamente realizzate in violazione delle distanze tra fabbricati e idonee a integrare una servitù di veduta, a eliminare una tubazione di scarico ritenuta fonte di una servitù di scolo, e a rimuovere una chiusura/cancello posto sul confine, ritenuto aggravare una servitù di passaggio. In primo grado una delle due domande relative alle terrazze era stata poi rinunciata dagli attori, mentre erano state accolte la domanda di arretramento della seconda terrazza e quella di ripristino dello stato dei luoghi con riguardo alla servitù di passaggio; il resto era stato rigettato. La corte d'appello aveva confermato tale decisione. Con il ricorso per cassazione i convenuti soccombenti deducevano: 1) violazione degli artt. 306, 112 e 132 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda rinunciata, che a loro dire avrebbe dovuto essere rigettata perché la rinuncia non era stata accettata; 2) violazione degli artt. 905 c.c. e 132 c.p.c. per avere ritenuto sussistente la possibilità di introspezione nonostante la presenza di una recinzione interna alla terrazza; 3) violazione degli artt. 1067 c.c. e 132 c.p.c. per avere ritenuto illegittima la chiusura/cancello apposta sul tracciato della servitù di passaggio; 4) violazione degli artt. 306, 91, 92 e 132 c.p.c. in tema di spese di lite, contestando la compensazione parziale disposta in primo grado e la condanna alle spese del gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede accettazione della controparte e determina l'estinzione dell'azione, sicché non vi era obbligo di una pronuncia di rigetto sulla domanda rinunciata. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura volta a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie; ha aggiunto che, in tema di distanze tra costruzioni, non basta adottare accorgimenti che impediscano la veduta, dovendosi invece rimuovere la porzione di fabbricato che viola le distanze, perché la disciplina tutela anche interessi generali di igiene, decoro e sicurezza. Sul terzo motivo ha osservato che il proprietario del fondo servente che chiude il fondo con un cancello deve comunque garantire il libero e comodo accesso al fondo dominante, senza aggravare la servitù, e che la censura non si confrontava con tale principio. Sul quarto motivo ha ritenuto corretta la regolazione delle spese, essendo la compensazione parziale giustificata dalla soccombenza reciproca in primo grado e le spese di appello regolate secondo soccombenza per effetto del rigetto dell'impugnazione. È stata inoltre disposta la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia alla domanda è distinta dalla rinuncia agli atti e non richiede accettazione della controparte; produce l'estinzione dell'azione sulla domanda rinunciata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non deve pronunciare sul merito della domanda validamente rinunciata.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura motivazionale è respinta quando la decisione di merito contiene una motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze prospettate come violazione di legge sono inammissibili se mirano in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 905 c.c.

    In tema di distanze tra costruzioni, la tutela non si esaurisce nell'eliminazione della sola introspezione, ma impone il rispetto delle distanze legali tra fabbricati.

  • art. 873 c.c.

    Se una costruzione viola le distanze legali tra edifici, va ordinata la riduzione in pristino mediante demolizione delle parti eccedenti, non bastando accorgimenti impeditivi della veduta.

  • art. 1067 c.c.

    Il proprietario del fondo servente non può compiere opere che rendano più gravosa la servitù; la chiusura con cancello deve comunque assicurare il libero e comodo accesso al fondo dominante.

  • art. 1064, comma 2, c.c.

    In presenza di chiusura del fondo servente, deve essere garantito il libero e comodo accesso al titolare della servitù e ai terzi autorizzati, senza ampliamento delle facoltà del dominante.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del grado seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    È legittima la compensazione parziale in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede accettazione della controparte e impedisce una pronuncia sul merito della domanda rinunciata.
  • Nei giudizi sulle distanze tra costruzioni, non è sufficiente adottare opere o accorgimenti che impediscano la veduta: se la costruzione viola le distanze legali, il rimedio è la riduzione in pristino mediante demolizione delle parti illegittime.
  • La disciplina delle distanze tra fabbricati tutela anche interessi generali di igiene, decoro e sicurezza, sicché la presenza o meno di una mera introspezione non esaurisce la verifica della violazione.
  • Il proprietario del fondo servente può chiudere il fondo con cancelli o sistemi analoghi, ma deve assicurare al fondo dominante un accesso libero e comodo, senza aggravare la servitù.
  • Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa.
  • In tema di spese, la compensazione parziale è giustificata dalla soccombenza reciproca, mentre il rigetto dell'impugnazione legittima la condanna alle spese del grado secondo il criterio generale della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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