Cassazione Civile, Ordinanza n. 32882/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva rilevato, per la vendita di appartamenti, un sistema di doppia documentazione dei prezzi: una proposta di acquisto con importo inferiore, dichiarato e fatturato, e un'altra con importo superiore, corrispondente al prezzo realmente versato. La società, in un primo momento, si era adeguata alle risultanze del PVC emettendo fatture integrative anche per una compravendita con una controparte societaria, poi aveva emesso nota di credito per lo storno dopo la contestazione della controparte circa il mancato pagamento della maggiore somma. L'Agenzia, ritenendo ingiustificato lo storno, aveva emesso avviso di accertamento per maggiori ricavi non fatturati, con recupero a IRAP e irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione. In cassazione la società deduceva: 1) l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto negoziale; 2) la nullità della sentenza d'appello per difetto di esposizione dei fatti e motivazione; 3) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; 4) la violazione delle regole sulla prova presuntiva e sull'onere della prova, contestando la ricostruzione del maggior reddito; 5) l'omessa pronuncia sull'applicabilità dell'art. 6 d.lgs. 472/1997, in ragione della buona fede e dell'esimente sanzionatoria; 6) in subordine, l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015.
La decisione
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso: esclude il giudicato esterno per mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata e per assenza di un'espressa ammissione della controparte; ritiene sufficiente la motivazione della sentenza regionale; reputa adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, anche mediante rinvio al PVC; considera corretta la ricostruzione presuntiva del maggior reddito sulla base di un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Accoglie invece il quinto e il sesto motivo, rilevando l'omessa pronuncia sul trattamento sanzionatorio e affermando l'applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015, poiché il giudizio non era definito. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente alla parte sanzionatoria, con rinvio per il riesame delle sanzioni alla luce delle doglianze accolte.
Norme richiamate
richiamato solo come base del deposito della memoria in cassazione
la certezza del giudicato esterno richiede la certificazione del passaggio in giudicato da parte della cancelleria
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
nel processo tributario si applica analogicamente l'art. 124 disp. att. c.p.c. per la certificazione del giudicato
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e l'esposizione dei fatti essenziali
la motivazione per relationem è ammissibile se preceduta da autonomo esame critico
l'avviso di accertamento deve essere motivato in modo idoneo a rendere comprensibile la pretesa
richiamato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio
richiamato in tema di valore probatorio della copia documentale
richiamato per la prova presuntiva e i requisiti di gravità, precisione e concordanza
richiamato quale base del potere di accertamento induttivo/presuntivo del reddito
l'omessa pronuncia sul trattamento sanzionatorio integra nullità della sentenza
norma invocata per l'esimente legata alla buona fede del contribuente nella violazione
art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997
consacra il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente
art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997
norma sanzionatoria oggetto di modifica ad opera del d.lgs. 158/2015
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
la riforma sanzionatoria si applica retroattivamente ai giudizi non definiti in quanto più favorevole
individua l'entrata in vigore della revisione sanzionatoria dal 1 gennaio 2016
art. 1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208
incide sulla decorrenza/applicazione della riforma sanzionatoria più favorevole
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno può essere fatto valere solo se la sua formazione è provata con la produzione della sentenza completa e munita dell'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato; non bastano copie prive di attestazione né meri riscontri indiretti.
- La mancata contestazione della controparte non equivale, da sola, a un'ammissione sufficiente a supplire alla prova formale del giudicato esterno; occorre un'esplicita e chiara ammissione.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando, pur sinteticamente, ricostruisce i fatti essenziali e sviluppa un autonomo percorso argomentativo, anche richiamando atti o decisioni di altro processo, purché senza adesione acritica.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è valida anche se per relationem al PVC della Guardia di Finanza, quando l'atto renda intellegibili i fatti contestati e le ragioni della pretesa e non pregiudichi il contraddittorio del contribuente.
- La prova del maggior reddito può essere fondata su presunzioni semplici se il giudice di merito individua un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su una specifica doglianza relativa al regime sanzionatorio integra nullità della sentenza.
- In materia di sanzioni tributarie, la sopravvenuta disciplina più favorevole si applica retroattivamente ai giudizi ancora pendenti, con necessità di ricalcolare la sanzione secondo la normativa più mite.
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