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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25392/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per euro 7.658.748,28 relativa all'imposta unica scommesse per l'anno d'imposta 2012. La cartella era stata emessa in base all'art. 68 d.lgs. 546/1992 dopo la conferma, in altro giudizio, della legittimità dell'avviso di accertamento notificato al contribuente quale amministratore di fatto di una società estera con stabile organizzazione in Italia. La CTR ha ritenuto che su tale pretesa si fosse formato giudicato esterno, preclusivo delle doglianze sulla cartella e sull'atto presupposto, e ha giudicato sufficiente la motivazione della cartella quanto agli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi nei confronti della società non potesse estendersi al contribuente, poiché l'avviso presupposto sarebbe stato notificato solo alla società e non al soggetto persona fisica, salvo il caso di riparto in sede di liquidazione; 2) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 e delle disposizioni preleggi, sostenendo che la responsabilità sanzionatoria per fatti riferibili a persone giuridiche non sarebbe estensibile alla persona fisica; 3) violazione dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011 e dell'art. 1253 c.c., assumendo che in ipotesi di confisca di beni o partecipazioni sequestrate i crediti erariali si estinguerebbero per confusione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva accertato in fatto che il contribuente era stato parte del precedente giudizio, poiché l'avviso di accertamento gli era stato notificato quale amministratore di fatto e la decisione passata in giudicato aveva confermato la legittimità dell'atto anche con riguardo all'imputazione della ripresa in capo a lui. Ha quindi ritenuto che non vi fosse alcuna illegittima estensione del giudicato. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché estranei alla ratio decidendi, cioè non confrontati con la ragione decisiva della sentenza impugnata. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudicato esterno sulla legittimità dell'atto presupposto della cartella è opponibile al contribuente solo se questi risulti effettivamente parte del precedente giudizio; tale partecipazione può desumersi dall'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento in capo a lui quale destinatario sostanziale della pretesa.
  • Le censure contro una decisione che si fonda su una specifica ratio decidendi sono inammissibili quando non si confrontano con quella ragione decisiva, restando estranee al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla qualità di amministratore di fatto e sulla riferibilità personale dell'avviso di accertamento è decisivo ai fini dell'opponibilità del giudicato e non può essere superato da una diversa ricostruzione meramente assertiva.
  • La contestazione della responsabilità derivante da una posizione di amministratore di fatto deve misurarsi con il fatto che l'atto impositivo sia stato notificato proprio in tale qualità; in tal caso la pretesa tributaria e il relativo giudicato investono direttamente la persona fisica destinataria dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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