Cassazione Civile, Ordinanza n. 25392/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per euro 7.658.748,28 relativa all'imposta unica scommesse per l'anno d'imposta 2012. La cartella era stata emessa in base all'art. 68 d.lgs. 546/1992 dopo la conferma, in altro giudizio, della legittimità dell'avviso di accertamento notificato al contribuente quale amministratore di fatto di una società estera con stabile organizzazione in Italia. La CTR ha ritenuto che su tale pretesa si fosse formato giudicato esterno, preclusivo delle doglianze sulla cartella e sull'atto presupposto, e ha giudicato sufficiente la motivazione della cartella quanto agli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi nei confronti della società non potesse estendersi al contribuente, poiché l'avviso presupposto sarebbe stato notificato solo alla società e non al soggetto persona fisica, salvo il caso di riparto in sede di liquidazione; 2) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 e delle disposizioni preleggi, sostenendo che la responsabilità sanzionatoria per fatti riferibili a persone giuridiche non sarebbe estensibile alla persona fisica; 3) violazione dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011 e dell'art. 1253 c.c., assumendo che in ipotesi di confisca di beni o partecipazioni sequestrate i crediti erariali si estinguerebbero per confusione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva accertato in fatto che il contribuente era stato parte del precedente giudizio, poiché l'avviso di accertamento gli era stato notificato quale amministratore di fatto e la decisione passata in giudicato aveva confermato la legittimità dell'atto anche con riguardo all'imputazione della ripresa in capo a lui. Ha quindi ritenuto che non vi fosse alcuna illegittima estensione del giudicato. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché estranei alla ratio decidendi, cioè non confrontati con la ragione decisiva della sentenza impugnata. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cartella era stata emessa in esecuzione della sentenza resa nel giudizio sull'atto presupposto, secondo il meccanismo previsto per la riscossione frazionata/provvisoria
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per censurare la pretesa di motivazione/legittimità dell'atto presupposto
richiamato per contestare l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ritiene che il giudicato sia opponibile perché il contribuente era parte del precedente giudizio
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
richiamato per sostenere l'inestensibilità alla persona fisica della responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche
artt. 11 e 12 preleggi
richiamati a sostegno dell'interpretazione restrittiva della norma sanzionatoria
art. 50, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato per sostenere l'estinzione dei crediti erariali in caso di confisca di beni/partecipazioni sequestrati
invocato per la tesi della confusione come causa di estinzione del credito
richiamato per la definizione accelerata e la conferma della proposta del consigliere
applicato per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il giudicato esterno sulla legittimità dell'atto presupposto della cartella è opponibile al contribuente solo se questi risulti effettivamente parte del precedente giudizio; tale partecipazione può desumersi dall'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento in capo a lui quale destinatario sostanziale della pretesa.
- Le censure contro una decisione che si fonda su una specifica ratio decidendi sono inammissibili quando non si confrontano con quella ragione decisiva, restando estranee al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla qualità di amministratore di fatto e sulla riferibilità personale dell'avviso di accertamento è decisivo ai fini dell'opponibilità del giudicato e non può essere superato da una diversa ricostruzione meramente assertiva.
- La contestazione della responsabilità derivante da una posizione di amministratore di fatto deve misurarsi con il fatto che l'atto impositivo sia stato notificato proprio in tale qualità; in tal caso la pretesa tributaria e il relativo giudicato investono direttamente la persona fisica destinataria dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25373/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25383/2024 del 23/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →