Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato il rigetto, in primo grado, dell’opposizione a un avviso di accertamento relativo all’imposta regionale dovuta per concessioni demaniali per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, in ragione di un accordo transattivo intervenuto con la controparte, rinuncia rituale e accettata dalla resistente. La controversia è stata quindi definita per cessazione della materia del contendere in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha aggiunto che, in presenza di rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non deve disporsi la regolamentazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito nell’ordinamento il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia non comporta una decisione di rigetto o di inammissibilità, ma chiude il processo senza esame del merito.
- In caso di rinuncia accettata, non va disposta la condanna o la regolazione delle spese di lite secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
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