Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (emittente)

La controversia

La controversia riguarda buoni postali fruttiferi emessi su moduli della precedente serie P e poi timbrati come serie Q/P, con riferimento ai rendimenti applicabili nel periodo tra il ventesimo e il trentesimo anno dalla sottoscrizione. La titolare dei buoni, dopo aver agito in via monitoria per ottenere la somma che riteneva ancora dovuta a titolo di rendimento composto non rimborsato, ha impugnato la decisione di merito che aveva negato il credito. In cassazione ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 13 giugno 1986 e degli artt. 1339 e 1374 c.c., sostenendo in sostanza che dovessero applicarsi i tassi della serie P, più favorevoli, per il periodo finale di fruttuosità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato l’impostazione del giudice di merito secondo cui, nei buoni della serie Q/P emessi su moduli della serie precedente, l’apposizione del timbro con la nuova serie e della tabella aggiornata dei rendimenti impedisce di riconoscere al portatore gli interessi della vecchia serie per l’ultimo decennio. La Corte ha richiamato un orientamento già consolidato, secondo il quale l’imperfezione materiale dell’apposizione del timbro non integra una manifestazione di volontà negoziale diversa, né un errore sulla dichiarazione, e, in presenza di modulistica predisposta per rapporti uniformi, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente stampate se incompatibili. Ha inoltre ricordato che, ove la volontà negoziale risulti incompleta o ambigua, opera l’integrazione suppletiva mediante i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dalla disciplina di settore. Le spese sono state compensate per la novità/anteriore non consolidamento del contrasto giurisprudenziale al momento del ricorso; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.m. 13 giugno 1986

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione dei rendimenti della serie P; la Corte non ne accoglie la lettura, aderendo all'orientamento che valorizza la serie Q/P e la tabella sostitutiva.

  • art. 6 d.m. 13 giugno 1986

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso; la Corte ritiene infondato il motivo che ne invocava l'applicazione in favore dei tassi della serie P.

  • art. 1339 c.c.

    norma invocata per l'inserzione automatica di clausole; la Corte non ravvisa una base per attribuire al titolo gli interessi della serie precedente in contrasto con la nuova disciplina risultante dal titolo stesso.

  • art. 1374 c.c.

    norma invocata per l'integrazione del contratto; la Corte richiama l'integrazione suppletiva del regolamento negoziale quando la dichiarazione sia incompleta o ambigua.

  • art. 1342, comma 1, c.c.

    nelle condizioni predisposte su moduli uniformi, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili.

  • art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973

    in caso di espressione incompleta o ambigua della volontà sui rendimenti dei buoni di nuova emissione, si ricorre all'integrazione con i tassi contemplati dal decreto ministeriale richiamato dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi emessi su supporti della serie precedente e recanti timbro di nuova serie, l'apposizione della stampigliatura e della tabella aggiornata dei rendimenti vale a individuare la nuova serie negoziale, senza che l'imperfezione materiale del timbro attribuisca al portatore il diritto di mantenere i tassi della serie originaria per il periodo finale.
  • L'interpretazione del titolo deve considerare il testo nel suo complesso e non può arrestarsi alla sola indicazione di singoli rendimenti, specie quando la parte grafica successiva o sostitutiva renda evidente la discontinuità rispetto alla serie precedente.
  • In presenza di moduli contrattuali predisposti per rapporti uniformi, le clausole aggiunte o sostitutive prevalgono su quelle stampate in precedenza se incompatibili.
  • Quando la dichiarazione negoziale risulti incompleta o ambigua, opera l'integrazione suppletiva secondo la disciplina di settore richiamata dalla normativa applicabile, non già secondo la pretesa della parte che invochi la continuazione delle condizioni della serie precedente.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.