Cassazione Civile, Ordinanza n. 25383/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per un credito di oltre 708 mila euro, in collocazione privilegiata ipotecaria, derivante dal saldo negativo di due aperture di credito concesse con atto pubblico nel 2015 e garantite da ipoteca su beni della cooperativa. Il credito era stato escluso dal passivo per asseriti profili di revocabilità dell'atto e per ulteriori violazioni in materia di concessione del credito. L'opposizione della banca era stata respinta dal Tribunale di Bari, che aveva ritenuto fondata l'eccezione di revocatoria ordinaria sollevata dalla procedura, accertando che le nuove aperture di credito costituivano in realtà la prosecuzione di precedenti linee revocate, con trasferimento del saldo debitorio pregresso nei nuovi rapporti e trasformazione di un credito chirografario in un credito assistito da ipoteca, in pregiudizio del ceto creditorio. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1230 c.c., sostenendo che l'operazione del 17 aprile 2015 fosse una vera operazione novativa e non una mera garanzia di debiti preesistenti; 2) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, contestando l'attendibilità delle CTU contabili e la mancata valutazione delle critiche del proprio consulente tecnico; 3) violazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., sostenendo l'insussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria/eccezione revocatoria; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, nonostante la CTU avesse escluso l'usura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della procedura per tardivo deposito, perché presentato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 370 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. 149/2022. Nel merito ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, perché diretti a contestare accertamenti di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal Tribunale, non sindacabili in cassazione. Ha poi rigettato il terzo motivo, affermando che il curatore/organismo della procedura, quando eccepisca la revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. e art. 2901 c.c., deve provare l'esistenza del credito dei creditori ammessi, la anteriorità delle loro ragioni rispetto all'atto pregiudizievole e il peggioramento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale; nel caso concreto il pregiudizio era stato correttamente ravvisato nell'assenza di altri beni immobili e nella trasformazione di un credito chirografario in uno ipotecario. Ha rigettato anche il quarto motivo, ritenendo corretta la condanna alle spese perché la banca era risultata totalmente soccombente, mentre la questione dell'usura era stata solo subordinata e assorbita. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per la tardività del controricorso; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; il deposito tardivo ne comporta l'inammissibilità.
art. 1230 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura novativa dell'operazione di credito; la Corte non ha accolto la censura perché volta a rimettere in discussione l'accertamento fattuale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro la ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 66 l.fall.
Consente alla procedura concorsuale di far valere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole mediante eccezione revocatoria ordinaria nei confronti del creditore.
art. 2901 c.c.
Per l'eccezione revocatoria ordinaria occorre dimostrare la preesistenza del credito, l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore; il pregiudizio può consistere anche nel peggioramento qualitativo della garanzia patrimoniale.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La condanna alle spese è corretta quando la parte è totalmente soccombente; non rileva che una questione subordinata sia stata assorbita o non esaminata nel merito.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle CTU, se la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- Nell'azione o eccezione revocatoria ordinaria proposta dalla procedura concorsuale, l'eventus damni sussiste quando l'atto impugnato rende più difficile o meno efficace la soddisfazione dei creditori, anche attraverso un peggioramento qualitativo della garanzia patrimoniale, come la conversione di un credito chirografario in credito assistito da ipoteca.
- Il curatore o l'organo della procedura che eccepisca l'inefficacia dell'atto deve provare la consistenza e anteriorità delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo, mentre l'elemento soggettivo del debitore consiste nella consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e può essere desunto anche per presunzioni.
- Ai fini della regolazione delle spese, la parte che risulti integralmente soccombente sopporta le spese del giudizio anche se una questione dedotta in via subordinata sia rimasta assorbita o sia stata affrontata solo incidentalmente.
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