Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, non aderita dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese della fase di legittimità, ritenendo sussistenti giusti motivi perché l’orientamento giurisprudenziale che ha indotto alla rinuncia si è consolidato solo successivamente tramite pronunce di questa Corte.
Esito
Favorevole al resistente (poste)
La controversia
Una persona fisica aveva chiesto la condanna della società postale al pagamento di una somma maggiore a titolo di rimborso di quattro buoni postali fruttiferi serie Q/P, sottoscritti nel 1986 e nel 1987, sostenendo che dovessero applicarsi i tassi di interesse indicati sul retro dei titoli e non l’importo offerto in rimborso. Il tribunale aveva accolto la domanda; la società postale aveva impugnato deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la carenza di legittimazione passiva, e nel merito l’erronea interpretazione della disciplina dei buoni serie Q. La corte d’appello aveva poi riformato la decisione, riconoscendo al portatore soltanto una somma minore. Avverso tale sentenza la portatrice aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell’adunanza ha rinunciato al ricorso, dichiarando sopravvenuto difetto di interesse in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale intervenuto successivamente sulla questione dei buoni postali Q/P e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base del provvedimento sommario di primo grado poi impugnato
art. 133, lett. v), D.Lgs. n. 104/2010
invocato dalla resistente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie indicate
richiamato insieme alla norma sulla giurisdizione per fondare l’eccezione preliminare
invocato dalla resistente per sostenere l’inammissibilità del ricorso
base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente comunicata al contraddittore, anche se non accettata da quest’ultimo, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese quando ricorrano giusti motivi, apprezzati anche in relazione al successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale che ha reso non più utile la prosecuzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni sostanziali controverse.
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