Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme dovute in relazione a un mutuo fondiario stipulato nel 1987 e garantito da fideiussione prestata nel 1986 ed estesa nel 1987. Il debitore garante ha proposto opposizione sostenendo: 1) di non essere legittimato passivamente perché la fideiussione non coprirebbe anche il credito da mutuo; 2) che il credito fosse prescritto, assumendo come dies a quo la decadenza dal beneficio del termine collegata alle rate insolute scadute tra il 1996 e il 1997; 3) che le somme richieste fossero indeterminate, sia per il tasso di mora sia per il piano di ammortamento "alla francese"; 4) che vi fosse violazione del divieto di anatocismo, perché gli interessi di mora sarebbero stati calcolati sull'intera rata, comprensiva anche della quota interessi. In cassazione ha dedotto tre motivi: nullità totale della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust e mancato rilievo officioso; violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione dell'art. 10 del capitolato dei patti generali di mutuo, connessa alla prescrizione; violazione delle regole sull'onere della prova, sulla determinazione del credito, sul divieto di anatocismo e sul tasso di interesse applicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché la nullità della fideiussione per asserito contrasto con l'intesa anticoncorrenziale non poteva essere rilevata d'ufficio in assenza della tempestiva allegazione, già in primo grado, dei fatti costitutivi della nullità. Ha dichiarato inammissibile la censura sull'interpretazione dell'art. 10 del capitolato nella parte in cui si limitava a contrapporre una diversa lettura senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; nel merito ha però confermato che la prescrizione decorreva solo dalla notificazione del precetto del 7 novembre 2012, atto con cui la banca aveva manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa/decadenza dal beneficio del termine, rendendo esigibile il credito solo da tale momento. Ha poi respinto il terzo motivo: non vi era vizio di indeterminatezza del credito perché il tasso convenzionale era indicato; non vi era violazione dell'onere probatorio o dell'art. 115 c.p.c. per come prospettata; e, in tema di mutuo fondiario anteriore alla disciplina del t.u.b., il calcolo degli interessi di mora sull'intera rata era conforme alla normativa allora vigente e non integrava vizio di anatocismo nei termini dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità del contratto di fideiussione; la Corte non ne ha affermato una specifica interpretazione autonoma, ma ha escluso la rilevabilità officiosa della nullità in assenza di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi.
Richiamato per la nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema anticoncorrenziale; la Corte ha ribadito che l'eventuale estensione all'intero contratto richiede prova dell'interdipendenza della clausola nulla con il resto dell'assetto negoziale.
Richiamato come base del potere-dovere di rilievo officioso della nullità, ma subordinato ai limiti processuali della tempestiva allegazione dei fatti.
Richiamato nel motivo di nullità; la Corte ne ha fatto applicazione coordinata con il principio secondo cui il rilievo officioso della nullità non consente di supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi.
Richiamato per la dedotta nullità antitrust della fideiussione omnibus; la Corte ha ritenuto che la questione richieda allegazioni fattuali specifiche e tempestive.
La Corte ha ribadito che la censura per violazione delle regole ermeneutiche è ammissibile solo se vengono specificati i canoni violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato.
È stata richiamata la regola per cui la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
Richiamato per contestare l'uso delle prove; la Corte ha precisato che la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti consentiti.
Richiamato dal ricorrente per il divieto di anatocismo; la Corte ha ritenuto che, nel mutuo fondiario anteriore al t.u.b., l'addebito degli interessi di mora sull'intera rata è compatibile con la disciplina speciale dell'epoca.
Richiamato insieme all'art. 1283 c.c.; la Corte non ha ravvisato una violazione nei calcoli degli interessi come prospettata dal ricorrente.
La Corte ha ribadito che la clausola risolutiva espressa produce effetto solo quando il creditore dichiara di volersene avvalere, non automaticamente per il solo inadempimento.
Richiamato per chiarire gli effetti della risoluzione; la Corte ha osservato che la retroattività non si applica ai contratti ad esecuzione continuata o periodica come il finanziamento in esame.
La Corte ha affermato che la decadenza dal beneficio del termine richiede comunque la manifestazione di volontà del creditore di avvalersene; nel caso concreto tale volontà è stata ravvisata nella notifica del precetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità contrattuale rilevabile d'ufficio nel giudizio di merito non consente al giudice di sopperire alla totale mancata allegazione, da parte dell'interessato, dei fatti costitutivi della nullità stessa; il potere officioso opera solo sul piano della qualificazione giuridica dei fatti già ritualmente introdotti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione dei criteri di interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente opporre una diversa lettura dell'accordo.
- In materia di clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione/esigibilità del credito non si produce automaticamente con l'inadempimento, ma dal momento in cui il creditore manifesta la volontà di avvalersene; da tale momento decorrono gli effetti rilevanti anche ai fini prescrizionali.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata per legge; se si contesta soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la doglianza attiene al merito e non alla ripartizione dell'onere probatorio.
- Nel mutuo fondiario anteriore alla disciplina del t.u.b., il calcolo degli interessi di mora sull'intera rata scaduta, comprensiva della quota interessi, può rientrare in una speciale disciplina legale che esclude la violazione del divieto generale di anatocismo nei termini dedotti in causa.
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