Cassazione Civile, Ordinanza n. 25373/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di responsabilità sanitaria in ambito ginecologico. La corte d'appello, decidendo su cause riunite, aveva confermato la responsabilità della ginecologa nei confronti dei danneggiati e, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di manleva nei confronti di una compagnia assicuratrice, condannandola a tenere indenne la professionista e a corrispondere ai danneggiati le somme risarcitorie. Le società ricorrenti principali hanno impugnato la sentenza lamentando, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione degli artt. 1363, 1367 e 1917 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la clausola A8 della polizza avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che il "sinistro" rilevante ai fini dell'operatività della copertura fosse la condotta colposa del medico, verificatasi fuori dal periodo di vigenza della polizza, e non le conseguenze dannose manifestatesi nel periodo assicurato. Hanno inoltre dedotto che la corte territoriale avrebbe trascurato altre clausole del contratto, le definizioni di "sinistro" e "rischio" e la clausola di rinvio alle norme di legge, per cui l'interpretazione resa si porrebbe in contrasto con i canoni ermeneutici e con la disciplina legale dell'assicurazione per la responsabilità civile. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale subordinato, che resta assorbito per effetto della sorte del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le ricorrenti non avessero denunciato una vera violazione dei canoni ermeneutici, ma avessero in realtà proposto una diversa interpretazione del contratto, sollecitando un nuovo esame di merito del contenuto della polizza. Quanto al richiamo all'art. 1917 c.c., la Corte ha osservato che tale norma opera solo per gli aspetti non diversamente regolati dal contratto e che, per invocarla utilmente, le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di spazi negoziali non disciplinati dalle clausole pattuite, cosa non avvenuta. L'inammissibilità del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale subordinato. Le ricorrenti principali sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti costituite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1363 c.c.
Il canone di interpretazione sistematica non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione di merito del testo contrattuale; occorre confrontarsi con l'intero regolamento negoziale.
art. 1367 c.c.
Il criterio dell'interpretazione che attribuisce efficacia alle clausole non può essere usato in modo meramente assertivo per sostenere un'interpretazione alternativa del contratto.
art. 1917 c.c.
La disciplina legale della responsabilità civile dell'assicuratore opera soltanto per gli aspetti non specificamente regolati dal contratto; chi la invoca deve dimostrare l'esistenza di un vuoto regolamentare nel testo negoziale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella prospettazione di una diversa lettura delle clausole contrattuali.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di fatto decisivo non può essere allegato come mera critica alla valutazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito.
art. 111 c.p.c.
È richiamato per la legittimazione dell'interveniente che subentra nella posizione processuale dell'assicuratore originario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto è inammissibile quando, sotto tale veste, si mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del significato delle clausole e quindi un nuovo giudizio di merito.
- Il richiamo alla disciplina legale suppletiva del contratto assicurativo è utilizzabile solo se il ricorrente dimostra specificamente che il regolamento negoziale non disciplina il punto controverso; un richiamo generico alla norma di legge non è sufficiente.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può tradursi in una critica alla valutazione complessiva del contratto compiuta dal giudice di merito, quando il fatto dedotto coincida in sostanza con la diversa interpretazione delle clausole.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale subordinato resta assorbito.
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