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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05608/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA. La società contribuente, poi incorporata da altra società ricorrente, aveva dedotto di aver avuto conoscenza della cartella tramite richiesta di estratto di ruolo e di aver poi ritirato copia dell’atto presso la Casa comunale di Caserta. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo, da un lato, che l’atto realmente impugnato fosse l’estratto di ruolo e quindi il ricorso fosse inammissibile per carenza di interesse; dall’altro, che comunque la cartella fosse stata ritualmente notificata. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe qualificato come impugnato l’estratto di ruolo e non la cartella; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e degli atti alle persone giuridiche, contestando la regolarità della notificazione eseguita prima ai sensi degli artt. 145 e 140 c.p.c. e poi dell’art. 60 d.P.R. 600/1973; 3) omesso esame del fatto decisivo della maturata decadenza dalla riscossione per alcuni tributi riferiti all’anno 2003; 4) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sull’avviso bonario, assumendo che la cartella fosse stata emessa per recupero di crediti d’imposta e richiedesse preventivo avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la qualificazione operata dal giudice di merito: il giudice può riqualificare giuridicamente fatti e azioni in base al principio iura novit curia, purché non introduca fatti non allegati; nel caso concreto, dalla stessa prospettazione della contribuente emergeva l’impugnazione anche dell’estratto di ruolo. La Corte ha inoltre richiamato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in specifiche ipotesi di pregiudizio qualificato; tali ipotesi non risultavano dedotte né provate. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome e non tutte efficacemente censurate. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per lo ius superveniens e il recente intervento delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione impedisce al giudice di porre a base della decisione fatti non allegati o contestati; non gli vieta però di riqualificare giuridicamente i fatti e l’azione proposta.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Consente al giudice di applicare d’ufficio le norme di diritto corrette e di dare ai fatti la qualificazione giuridica esatta, nei limiti dei fatti allegati.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; la diretta impugnazione di ruolo e cartella invalidamente notificata è ammessa solo in casi di pregiudizio qualificato

    La norma è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo e specifica l’interesse alla tutela immediata; nei processi pendenti si applica anche retroattivamente.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. 602/1973, incidendo sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Viene richiamato per ribadire che sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi, non l’estratto di ruolo in sé.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    È una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    È richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio qualificato per l’azione diretta contro ruolo/cartella.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Norma invocata sulla notificazione degli atti tributari alle società; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse.

  • artt. 140-145 c.p.c.

    Regolano modalità e formalità della notificazione; le censure sulla loro violazione non sono state esaminate nel merito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Invocato in tema di controllo automatizzato e cartella conseguente; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Invocato in tema di controllo automatizzato IVA e cartella conseguente; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda e gli atti impugnati in applicazione del principio iura novit curia, purché resti nei limiti dei fatti specificamente allegati dalle parti; non vi è ultrapetizione quando la diversa qualificazione si fonda sulla stessa cornice fattuale dedotta in giudizio.
  • L’estratto di ruolo, in sé, non è un atto impugnabile; ciò che può essere oggetto di impugnazione è l’atto impositivo o riscossivo sottostante, e la tutela immediata contro ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nelle ipotesi tipizzate di pregiudizio qualificato previste dalla legge.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono specificamente censurate tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza, perché l’eventuale fondatezza di una sola censura non basterebbe a determinare la cassazione della decisione.
  • Le censure relative alla ritualità della notificazione, alla decadenza dalla riscossione o alla necessità dell’avviso bonario restano prive di interesse se la decisione impugnata è comunque sorretta da una ratio autonoma non attaccata validamente dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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