Cassazione Civile, Ordinanza n. 05608/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA. La società contribuente, poi incorporata da altra società ricorrente, aveva dedotto di aver avuto conoscenza della cartella tramite richiesta di estratto di ruolo e di aver poi ritirato copia dell’atto presso la Casa comunale di Caserta. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo, da un lato, che l’atto realmente impugnato fosse l’estratto di ruolo e quindi il ricorso fosse inammissibile per carenza di interesse; dall’altro, che comunque la cartella fosse stata ritualmente notificata. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe qualificato come impugnato l’estratto di ruolo e non la cartella; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e degli atti alle persone giuridiche, contestando la regolarità della notificazione eseguita prima ai sensi degli artt. 145 e 140 c.p.c. e poi dell’art. 60 d.P.R. 600/1973; 3) omesso esame del fatto decisivo della maturata decadenza dalla riscossione per alcuni tributi riferiti all’anno 2003; 4) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sull’avviso bonario, assumendo che la cartella fosse stata emessa per recupero di crediti d’imposta e richiedesse preventivo avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la qualificazione operata dal giudice di merito: il giudice può riqualificare giuridicamente fatti e azioni in base al principio iura novit curia, purché non introduca fatti non allegati; nel caso concreto, dalla stessa prospettazione della contribuente emergeva l’impugnazione anche dell’estratto di ruolo. La Corte ha inoltre richiamato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in specifiche ipotesi di pregiudizio qualificato; tali ipotesi non risultavano dedotte né provate. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome e non tutte efficacemente censurate. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per lo ius superveniens e il recente intervento delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione impedisce al giudice di porre a base della decisione fatti non allegati o contestati; non gli vieta però di riqualificare giuridicamente i fatti e l’azione proposta.
Consente al giudice di applicare d’ufficio le norme di diritto corrette e di dare ai fatti la qualificazione giuridica esatta, nei limiti dei fatti allegati.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; la diretta impugnazione di ruolo e cartella invalidamente notificata è ammessa solo in casi di pregiudizio qualificato
La norma è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo e specifica l’interesse alla tutela immediata; nei processi pendenti si applica anche retroattivamente.
art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021
Ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. 602/1973, incidendo sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Viene richiamato per ribadire che sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi, non l’estratto di ruolo in sé.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
È una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.
È richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio qualificato per l’azione diretta contro ruolo/cartella.
Norma invocata sulla notificazione degli atti tributari alle società; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse.
Regolano modalità e formalità della notificazione; le censure sulla loro violazione non sono state esaminate nel merito per inammissibilità dei motivi.
Invocato in tema di controllo automatizzato e cartella conseguente; censura dichiarata inammissibile.
Invocato in tema di controllo automatizzato IVA e cartella conseguente; censura dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda e gli atti impugnati in applicazione del principio iura novit curia, purché resti nei limiti dei fatti specificamente allegati dalle parti; non vi è ultrapetizione quando la diversa qualificazione si fonda sulla stessa cornice fattuale dedotta in giudizio.
- L’estratto di ruolo, in sé, non è un atto impugnabile; ciò che può essere oggetto di impugnazione è l’atto impositivo o riscossivo sottostante, e la tutela immediata contro ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nelle ipotesi tipizzate di pregiudizio qualificato previste dalla legge.
- Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono specificamente censurate tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza, perché l’eventuale fondatezza di una sola censura non basterebbe a determinare la cassazione della decisione.
- Le censure relative alla ritualità della notificazione, alla decadenza dalla riscossione o alla necessità dell’avviso bonario restano prive di interesse se la decisione impugnata è comunque sorretta da una ratio autonoma non attaccata validamente dal ricorrente.
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