Cassazione Civile, Ordinanza n. 00821/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa ad IVA e altri importi per gli anni 2001 e 2002, emessa in recupero di somme già indicate in precedenti avvisi di accertamento non impugnati. Nei gradi di merito aveva dedotto, tra l’altro, la mancata notifica degli avvisi prodromici, il difetto di motivazione della cartella, la nullità per mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella e vizi di notificazione. La CTR aveva respinto l’appello. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per mancata pronuncia sul difetto di notifica degli avvisi di accertamento; 2) violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere applicato la sanatoria del raggiungimento dello scopo anche alla notificazione della cartella; 3) violazione degli artt. 113 c.p.c., 3 l. 241/1990 e 7 l. 212/2000 per asserito difetto di motivazione della cartella, in particolare sul calcolo di imposta, sanzioni e interessi; 4) violazione dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 per difetto di sottoscrizione del ruolo e della cartella. Il ricorrente ha anche depositato tardivamente una sentenza penale, ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società di riscossione perché notificato oltre il termine; ha inoltre dichiarato inammissibile la produzione documentale tardiva del ricorrente (sentenza penale), perché nel giudizio di legittimità possono essere prodotti dopo i termini solo i documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso. Nel merito ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per il limite della doppia conforme e in parte infondato, perché la CTR aveva comunque affrontato la questione della notificazione degli avvisi; il secondo motivo è stato respinto perché la cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale, può essere soggetta alla sanatoria ex art. 156 c.p.c. per effetto del rinvio normativo alle regole delle notificazioni, e la proposizione del ricorso ha sanato eventuali vizi; il terzo motivo è stato in parte inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata trascritta la cartella, e comunque infondato, poiché la cartella successiva ad avvisi di accertamento è sufficientemente motivata con il richiamo agli atti presupposti e con la quantificazione degli accessori; il quarto motivo è stato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, perché l’omessa sottoscrizione del ruolo o della cartella non comporta invalidità dell’atto se esso è inequivocabilmente riferibile all’organo competente. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, in ragione dell’inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
la censura di omessa pronuncia è infondata quando la CTR abbia comunque esaminato la questione o quando il motivo di appello sia privo di effettiva motivazione.
la nullità della notificazione della cartella può essere sanata per raggiungimento dello scopo, quando il destinatario abbia comunque proposto tempestivamente ricorso e quindi abbia esercitato il diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è deducibile in cassazione quando ricorra la c.d. doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
oltre il termine per il deposito del ricorso sono inammissibili i documenti che non attengono all’ammissibilità del ricorso.
in sede di legittimità sono producibili tardivamente solo i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, non quelli diretti a provarne la fondatezza.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione dell’atto per censurare l’asserita carenza motivazionale della cartella.
l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo è soddisfatto, per la cartella successiva ad avvisi definitivi, dal richiamo all’atto presupposto e dalla quantificazione degli importi richiesti.
la motivazione della cartella è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa richiamando gli atti presupposti già conosciuti.
non prevede una sanzione di invalidità per la mancata sottoscrizione del ruolo; la cartella è valida se riferibile all’organo amministrativo competente e redatta secondo il modello ministeriale.
la cartella è predisposta secondo modello ministeriale che non richiede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo intestazione e indicazioni previste.
art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973
il rinvio alle norme sulla notificazione dell’avviso di accertamento comporta l’applicabilità delle regole del processo civile e della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
il rinvio alle norme sulle notificazioni del processo civile consente di applicare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. anche alla cartella di pagamento.
richiamato per affermare l’irrilevanza dei vizi formali di atti vincolati quando non incidano sul contenuto sostanziale dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
operativo il limite alla deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
richiamato solo per descrivere il reato oggetto della sentenza penale tardivamente prodotta; non incide sulla decisione tributaria.
Massime di principio
- In tema di cartella di pagamento conseguente a precedenti avvisi di accertamento definitivi, la motivazione è sufficiente quando l’atto richiami gli avvisi presupposti e indichi gli importi richiesti, senza necessità di riprodurre analiticamente il contenuto degli atti già conosciuti dal contribuente.
- La notificazione della cartella di pagamento, pur riguardando un atto di natura sostanziale, può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia proposto tempestivamente ricorso e abbia così dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell’atto.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, salvo specifica dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche: la mancata trascrizione nel ricorso degli elementi essenziali dell’atto impugnato impedisce il controllo di cassazione e comporta inammissibilità del motivo.
- L’omessa sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina di per sé invalidità dell’atto se questo è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente e il modello normativo non prevede la sottoscrizione come requisito essenziale.
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