Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10039/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione complessivamente euro 398.980,00, contestando l’utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni "soggettivamente ed oggettivamente inesistenti" nei rapporti con un fornitore individuale e con una società ritenuta cartiera. La società contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado; la Corte di giustizia tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, condividendo la tesi della nullità dell’avviso per carenza e contraddittorietà di motivazione, essenzialmente perché l’atto avrebbe cumulato in modo inconciliabile l’inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme in tema di prova, presunzioni, motivazione dell’atto impositivo e disciplina IVA, sostenendo che la motivazione dell’avviso, letta nel suo complesso e alla luce degli atti istruttori e del contraddittorio endoprocedimentale, era adeguata e consentiva di comprendere che la contestazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti, con indicazione di specifiche fatture, dati contabili e indizi; (2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e dell’art. 111 Cost., deducendo che la decisione di appello era meramente apparente o comunque contraddittoria, perché non aveva esaminato le articolate deduzioni dell’Ufficio e si era limitata a valorizzare una singola espressione dell’avviso senza confrontarsi con il contenuto complessivo dell’atto e con i motivi di gravame.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente: il giudice di merito si era limitato a richiamare la pretesa contraddittorietà dell’avviso per l’uso cumulativo delle espressioni "soggettivamente ed oggettivamente inesistenti", senza spiegare perché gli elementi istruttori, il contenuto complessivo dell’atto e le difese dell’Ufficio non fossero idonei a sorreggere la pretesa fiscale. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione

    Il termine lungo decorre secondo il computo civile e, nel caso di notifica via PEC, la tempestività si valuta fino alle 23:59:59 dell’ultimo giorno utile.

  • art. 155 c.p.c.

    secondo comma; quarto comma

    Per i termini a mesi o anni si applica il computo civile; se la scadenza cade in giorno festivo, è prorogata al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 2963 c.c.

    Conferma il criterio di computazione civile dei termini a mesi o anni.

  • L. 69/2009, art. 46, comma 17

    Per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore si applica il termine lungo semestrale di impugnazione.

  • L. 742/1969, art. 1, comma 1

    Opera la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto, salvo sovrapposizioni con altre sospensioni.

  • L. 197/2022, art. 1, comma 199

    Ha sospeso per undici mesi i termini di impugnazione nelle controversie definibili, con effetto di proroga della scadenza del termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova nella contestazione di operazioni inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate dall’Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in relazione alla prova presuntiva degli indizi di operazioni inesistenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per la motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel quadro della detrazione IVA contestata.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato con riferimento alle fatture e alla disciplina IVA.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel sistema dell’accertamento IVA.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma corrispondente sul contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico della decisione e consentire il controllo di legittimità.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Richiamato solo incidentalmente nel ragionamento difensivo dell’Ufficio sulla irrilevanza, ai fini del reato, della distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a condividere la decisione di primo grado o a richiamare formule generiche, senza confrontarsi con i motivi di appello e senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito.
  • In tema di motivazione dell’atto impositivo, non basta isolare una singola espressione lessicale dell’avviso: occorre valutarne il contenuto complessivo, gli atti istruttori richiamati e l’eventuale contraddittorio endoprocedimentale, per verificare se la pretesa sia comprensibile e controllabile.
  • La differenza terminologica tra operazioni "soggettivamente" e "oggettivamente" inesistenti non può essere apprezzata in modo astratto e formalistico se l’atto, nel suo complesso, consente di ricostruire la contestazione fiscale e i fatti economici oggetto di ripresa.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre anche quando la decisione d’appello omette di valutare elementi documentali e difensivi specificamente dedotti in gravame, così impedendo di comprendere perché tali elementi siano stati ritenuti non idonei.
  • Nel computo dei termini processuali a mesi o anni si applica il criterio civile ex nominatione dierum; per la notificazione via PEC la tempestività si misura fino all’ultimo istante del giorno di scadenza.
  • Le sospensioni dei termini processuali sono cumulabili solo se i relativi periodi non coincidono o non si sovrappongono; in caso di successione temporale, i periodi si sommano se non vi è interferenza tra le sospensioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.