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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09909/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla presentazione, da parte di una società, di una dichiarazione integrativa relativa a un precedente periodo d'imposta, con cui veniva fatto valere un investimento agevolabile ai sensi della disciplina cd. Tremonti ambiente, in relazione a un impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'opificio industriale. La società sosteneva che l'investimento fosse stato realizzato in un certo anno e utilizzava la relativa agevolazione per generare una perdita fiscale poi riportata negli anni successivi. L'Agenzia delle entrate disconosceva la dichiarazione integrativa come tardiva, procedeva alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e iscriveva a ruolo le somme conseguenti, con emissione di cartelle di pagamento. In appello, la corte tributaria riformava la decisione di primo grado favorevole alla società, ritenendo che la contribuente non avesse provato i presupposti dell'agevolazione, in particolare la natura ambientale dell'investimento e il momento di realizzazione dell'opera. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su una questione estranea ai motivi di appello e avesse ignorato la documentazione prodotta; con il secondo deduceva ancora nullità per avere la CTR escluso che l'Ufficio, non contestando la realizzazione dell'impianto, avesse reso pacifico il fatto, sostenendo che l'Agenzia conosceva l'avvenuta realizzazione dell'investimento e non aveva contestato la perizia di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva effettivamente affrontato la questione della spettanza dell'agevolazione sotto il profilo temporale, coerentemente con il contenuto sostanziale del gravame erariale, e quindi non vi era ultrapetizione né violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre ribadito che il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti conosciuti o conoscibili dalla controparte e non si estende ai documenti o alle valutazioni ricostruttive tratte da essi; perciò l'assenza di contestazione sulla perizia o sulle allegazioni della società non valeva a rendere pacifico il momento di avvio dell'investimento, né la conoscenza di tale dato da parte dell'Agenzia. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice decide sulla questione sostanzialmente devoluta, anche se richiamando atti o deduzioni processuali diversi dal tenore letterale dei motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice valuta la rilevanza della mancata contestazione solo nei limiti del principio di non contestazione, che opera per i fatti e non per i documenti o per le conclusioni ricostruttive tratte da essi.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    L'Agenzia ha proceduto alla liquidazione automatizzata dei redditi dopo aver disconosciuto la dichiarazione integrativa e la perdita fiscale riportata.

  • art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000

    Costituiva la base normativa dell'agevolazione fiscale invocata per l'investimento ambientale cd. Tremonti ambiente.

  • art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012

    È richiamato come norma abrogativa della disposizione agevolatrice, in relazione al rilievo temporale della disciplina invocata.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo la soccombenza della ricorrente, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012

    Viene richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice decida sulla questione che emerge dal contenuto sostanziale delle difese e delle domande, anche se la motivazione richiami atti o deduzioni processuali formulati in modo non perfettamente coincidente con i motivi espressi.
  • Il principio di non contestazione opera soltanto sui fatti storici conosciuti o conoscibili dalla parte onerata della contestazione; non si estende ai documenti prodotti né alle inferenze o ricostruzioni logiche che da quei documenti si intendano trarre.
  • Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare i presupposti costitutivi del beneficio, compresa la riconducibilità dell'investimento alla fattispecie agevolata e, quando rilevante, la sua collocazione temporale entro il periodo di vigenza della norma.
  • La mancata contestazione di una perizia o di un elaborato tecnico non equivale, di per sé, a riconoscimento dei fatti storici su cui essi si fondano, se tali fatti non risultano comunque nella sfera di conoscibilità della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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