Cassazione Civile, Ordinanza n. 09908/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da un avviso di accertamento Ires per l’anno 2007 emesso nei confronti di una società consolidante e di una società consolidata, con cui l’Ufficio contestava, tra l’altro, l’indebita deduzione di perdite su crediti e di componenti negative derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Dopo un primo accoglimento del ricorso dei contribuenti in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, le società proposero revocazione parziale della sentenza d’appello limitatamente alla ripresa relativa ai costi verso Paesi a fiscalità privilegiata, sostenendo che quella decisione contrastasse con altra sentenza definitiva resa tra le stesse parti e avente, a loro dire, efficacia di giudicato esterno. La CTR accolse la revocazione ritenendo che la precedente decisione, riguardante l’Irap, avesse escluso la deducibilità dei medesimi costi su medesimi fatti, per lo stesso periodo d’imposta e sulla base del medesimo PVC, e quindi facesse stato anche nel giudizio Ires. L’Agenzia ricorse per cassazione denunciando violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e degli artt. 66 ss. d.lgs. 546/1992, sostenendo che non vi fosse contrasto di giudicati perché le due decisioni riguardavano imposte diverse, con presupposti, basi imponibili e regole di determinazione differenti; inoltre si oppose alla richiesta delle contribuenti di rinvio con altro giudizio connesso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha escluso l’efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi in materia di Irap rispetto al diverso giudizio avente ad oggetto l’Ires, affermando che il contrasto di giudicati presuppone l’identità del rapporto giuridico controverso e che tale identità manca quando le sentenze riguardano imposte diverse, strutturalmente e normativamente autonome. In particolare, la Corte ha rilevato che l’Irap ha una base imponibile diversa dal reddito netto rilevante ai fini Ires, sicché una decisione resa su una determinata imposta non spiega automaticamente effetti preclusivi sull’altra, anche se i fatti materiali siano i medesimi. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di revocazione proposta dalle società contribuenti. Le spese sono state poste a carico delle controricorrenti in solido.
Norme richiamate
violazione dell’art. 395, num. 4, cod. proc. civ.
La revocazione per contrasto di giudicati presuppone che le due decisioni riguardino il medesimo rapporto giuridico; se le imposte sono diverse e quindi diversi sono i rapporti sostanziali, il rimedio non è esperibile.
violazione degli artt. 66 ss. del d.lgs. n. 546/1992
Le norme sulla revocazione nel processo tributario operano nei limiti dell’effettiva ricorrenza del contrasto di giudicati, che non sussiste tra sentenze riferite a tributi diversi.
indebita deduzione di perdite su crediti, in violazione degli artt. 101, comma 5, e 109, comma 1, del TUIR
Richiamato come norma sostanziale posta a fondamento della ripresa fiscale, ma non oggetto della ratio decisoria sulla revocazione.
indebita deduzione di perdite su crediti, in violazione degli artt. 101, comma 5, e 109, comma 1, del TUIR
Richiamato come norma sostanziale posta a fondamento della ripresa fiscale, ma non oggetto della ratio decisoria sulla revocazione.
componenti negative relative a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR
Richiamato come disciplina sostanziale della ripresa fiscale, ma non oggetto della ratio decisoria sulla revocazione.
art. 73, 75 e 83 del TUIR
Indicato per descrivere i soggetti passivi e il presupposto dell’Ires, quale reddito netto.
art. 73, 75 e 83 del TUIR
Richiamato dalla Corte per descrivere la base imponibile ai fini Ires.
art. 73, 75 e 83 del TUIR
Richiamato dalla Corte per descrivere il criterio di determinazione del reddito complessivo ai fini Ires.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
«valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione»
La Corte lo utilizza per affermare che l’Irap è imposta reale avente un presupposto economico diverso dal reddito.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
«differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)»
Serve a evidenziare che la base imponibile Irap è determinata con un criterio differente e selettivo rispetto all’Ires, escludendo solo specifiche componenti di costo.
«lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile»
Richiamato come parametro tecnico-contabile per la determinazione della base imponibile Irap delle società di capitali.
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia tributaria non opera automaticamente tra giudizi relativi a imposte diverse, anche se i fatti storici accertati coincidono, quando le imposte hanno presupposti, basi imponibili e regole di sussunzione differenti.
- Ai fini della revocazione per contrasto di giudicati, occorre l’identità del rapporto giuridico sostanziale deciso nelle due sentenze; l’identità dei soli fatti e del periodo d’imposta non basta se cambia il tributo oggetto del giudizio.
- L’Irap e l’Ires hanno strutture impositive diverse: l’una è parametrata al valore della produzione netta, l’altra al reddito netto; pertanto una pronuncia resa sull’una non vincola necessariamente il giudizio sull’altra.
- Quando il decisum di revocazione si fonda sull’asserito conflitto con una sentenza riferita a diverso tributo, il giudice deve verificare la concreta identità del rapporto dedotto, non limitarsi alla coincidenza del PVC o della annualità.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda di revocazione.
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