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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09906/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente, che svolgeva attività di ragioniere e perito commerciale, aveva impugnato un avviso di accertamento notificato il 24 marzo 2021 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2015, maggiori redditi da lavoro autonomo determinati con metodo analitico-induttivo. La pretesa si fondava, in sostanza, sul rilievo che il contribuente avesse trasmesso nel 2015 un elevato numero di dichiarazioni fiscali in qualità di intermediario, senza che tali soggetti risultassero tra i clienti indicati nei dati fiscali e senza adeguata contabilizzazione dei relativi compensi. Il ricorrente censurava in cassazione: (1) la ritenuta sufficienza probatoria del fatto presunto, deducendo violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 2729 e 2697 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe attribuito valore decisivo a un solo elemento e omesso di considerare circostanze di segno contrario; (2) la statuizione sulla tempestività dell’accertamento, sostenendo che il termine ordinario di decadenza per l’anno 2015 fosse scaduto il 31 dicembre 2020 e che non potesse applicarsi la proroga di cui all’art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 218/1997, né l’art. 157 d.l. 34/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato un fatto noto grave e preciso — l’invio di 580 dichiarazioni fiscali nel 2015 non accompagnato dalla registrazione dei corrispondenti ricavi e non coerente con gli altri dati fiscali emersi dai controlli incrociati — da cui era legittimo inferire, per presunzione, la percezione di compensi non dichiarati. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, poiché, essendo il termine di accertamento quadriennale, operava la proroga automatica di 120 giorni prevista dall’art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 218/1997; ne conseguiva la tempestività della notifica del 24 marzo 2021. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a ulteriori somme per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché sorretto da presunzioni idonee.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice è utilizzabile quando il fatto noto sia grave e preciso; in sede di legittimità è censurabile solo la violazione dei requisiti legali della presunzione, non la rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura del ricorrente è stata ritenuta infondata perché diretta in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    È la disciplina generale della decadenza dall’accertamento, ma nel caso concreto operava la proroga speciale.

  • art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Ritenuto non applicabile, perché riservato alle ipotesi in cui il termine per notificare scade tra l’8 marzo e il 30 dicembre 2020.

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997

    "il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario"

    Quando tra la comparizione per l’eventuale accertamento con adesione e la scadenza del termine decadenziale intercorrono meno di 90 giorni, la notifica dell’atto impositivo è prorogata automaticamente di 120 giorni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione anticipata e, nel caso di rigetto, per la condanna alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna per responsabilità aggravata in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Legittima la declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla presunzione semplice è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza o la sussunzione di fatti privi di tali requisiti; non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, anche un solo fatto noto, se intrinsecamente grave e preciso, può legittimare la presunzione di ricavi o compensi non dichiarati, purché il ragionamento inferenziale sia coerente e controllabile.
  • La regolarità formale della contabilità non impedisce l’accertamento induttivo/analitico-induttivo quando emergano elementi esterni o incongruenze idonei a far presumere l’esistenza di redditi occultati.
  • Ai fini della decadenza dall’accertamento, la disciplina speciale sulla proroga del termine per la notificazione dell’atto impositivo prevale sulla scadenza ordinaria quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma speciale.
  • La proroga automatica di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 218/1997 opera quando tra la data di comparizione per l’adesione e la scadenza del termine decadenziale intercorrono meno di 90 giorni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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