Cassazione Civile, Ordinanza n. 09912/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 con recuperi a tassazione di IVA, IRES e IRAP per complessivi euro 674.886. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale; l’Ufficio aveva appellato, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello ritenendo, in sintesi, insussistente la conoscenza o conoscibilità, da parte della cessionaria, del fatto che l’operazione si inserisse in un’evasione IVA posta in essere dalla cedente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che la decisione non spiegava perché fossero irrilevanti gli elementi probatori offerti dall’Ufficio; (2) violazione delle norme IVA e delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, censurando l’affermazione secondo cui mancavano elementi concreti per ritenere il preordinato omesso versamento dell’IVA da parte della cedente e sostenendo che, invece, vi erano indizi gravi della consapevolezza della cessionaria, anche per i rapporti ultradecennali tra le società, la coincidenza tra legale rappresentante della cessionaria e socio/legale rappresentante della cedente, la sede coincidente, le difficoltà finanziarie della cedente e il rilevante risparmio d’imposta ottenuto; (3) nullità per omessa pronuncia, perché la sentenza d’appello non aveva affrontato un distinto recupero IVA relativo a ricavi non contabilizzati e non dichiarati connessi a un finanziamento soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficientemente esistente e intelligibile, quindi non apparente; tuttavia ha giudicato erronea la ricostruzione del diritto alla detrazione IVA, osservando che esso può essere negato non solo quando vi sia prova del coinvolgimento nella frode, ma anche quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che gli indizi valorizzati dal giudice di merito fossero fuori dai criteri dell’art. 2729 c.c. e che, soprattutto, la sentenza avesse impropriamente sovrapposto la buona fede del cessionario a una pretesa correttezza del cedente, senza considerare adeguatamente i legami soggettivi tra le società e la posizione del medesimo soggetto nelle due compagini. Ha inoltre accolto il motivo di omessa pronuncia, rilevando che la questione del recupero a tassazione dell’IVA per euro 13.772,00 non era stata esaminata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato sia per il primo motivo sia per la censura di omessa pronuncia.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme sulla motivazione e sul processo tributario.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato a supporto della censura di motivazione della sentenza tributaria.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma centrale sul diritto alla detrazione IVA, negabile se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in un’evasione IVA.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 19 d.P.R. 633/1972.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; la sentenza di merito è stata ritenuta fuori da tali criteri.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova.
art. 10-ter, legge 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato come indice della rilevanza del mancato versamento dell’IVA dichiarata oltre soglia penalmente rilevante.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omessa pronuncia.
Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 388
Richiamata quale fonte unionale del principio di neutralità e del diritto alla detrazione IVA.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA può essere negato non solo quando sia provato il coinvolgimento del cessionario nella frode, ma anche quando elementi oggettivi dimostrino che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA.
- In tema di prova presuntiva, il giudice di merito deve fondare l’inferenza su indizi gravi, precisi e concordanti, esaminati complessivamente e non atomisticamente; non è sufficiente richiamare dati generici o non strettamente correlati al fatto ignoto da provare.
- Nel contenzioso IVA, la buona fede del cessionario non può essere confusa con la mera dichiarazione dell’imposta da parte del cedente: ciò che rileva è la conoscibilità, da parte del cessionario, dell’evasione o del mancato versamento dell’imposta addebitata in rivalsa.
- Quando tra cedente e cessionario esistano legami personali o societari significativi, tali elementi possono incidere sulla valutazione complessiva della consapevolezza dell’evasione ai fini del diniego della detrazione IVA.
- Ricorre omessa pronuncia quando il giudice d’appello non si confronta con uno specifico motivo o capo di domanda devoluto, omettendo qualsiasi risposta sulla questione proposta dalla parte appellante.
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