Cassazione Civile, Ordinanza n. 09907/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società aveva ricevuto tre cartelle di pagamento e, dopo aver chiesto una rateizzazione straordinaria, aveva presentato domanda di dilazione ordinaria. L'agente della riscossione aveva respinto l'istanza ritenendo ostative pregresse cartelle non regolarizzate. La società sosteneva invece di avere già pagato integralmente quelle cartelle pregresse e impugnava il diniego davanti al giudice tributario. In Cassazione deduceva: 1) insufficienza e/o illegittimità della motivazione del diniego, ritenuto erroneamente conforme all'art. 3 l. n. 241/1990; 2) violazione delle regole sull'onere e sul valore della prova, contestando la mancata valorizzazione degli estratti di ruolo azzerati, della revoca del fermo e di una dichiarazione resa in sede di esecuzione, che a suo dire integrava confessione dell'avvenuto pagamento; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse travalicato il chiesto nell'apprezzare la dichiarazione giudiziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, per quanto riguarda la motivazione del diniego di rateizzazione, che fosse sufficiente il richiamo alla presenza di cartelle pregresse non regolarizzate, dato che la dilazione presuppone una temporanea obiettiva difficoltà ma anche la concreta possibilità di adempiere. Quanto ai restanti motivi, li ha dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. In particolare, ha escluso che la dichiarazione resa nel giudizio esecutivo avesse valore di prova legale dell'intero debito estinto, osservando che riguardava solo la somma oggetto di conversione del pignoramento; ha inoltre ribadito che l'estratto di ruolo è atto interno all'amministrazione, con funzione informativa, e non prova di per sé l'inesistenza del credito o l'avvenuto pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
La censura formulata come vizio di motivazione è stata ricondotta dalla Corte alla deduzione di violazione di legge, ma non è stata accolta.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del diniego amministrativo è stata ritenuta adeguata se riferita all'elemento ostativo decisivo, cioè la presenza di pregresse cartelle non regolarizzate.
art. 19 d.P.R. n. 602/1973
La rateizzazione è rimessa al potere discrezionale dell'agente della riscossione in presenza di temporanea obiettiva difficoltà del contribuente.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente non ha dimostrato in modo idoneo l'integrale pagamento delle cartelle pregresse.
art. 2718 c.c.
L'estratto di ruolo non è stato ritenuto documento idoneo a provare, da solo, l'avvenuto pagamento o l'estinzione del debito.
artt. 2718, 2730, 2732, 2733 e 2735 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il valore confessori o probatorio della dichiarazione resa in sede esecutiva; la Corte ha escluso che tale dichiarazione avesse valore di prova legale dell'intero debito estinto.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta non pertinente rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata.
art. 495 c.p.c.
Il pagamento richiamato in sede esecutiva riguardava la conversione del pignoramento e non provava l'estinzione dell'intero debito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla legittimità del diniego di rateizzazione dei ruoli, la motivazione è sufficiente quando individua l'elemento decisivo ostativo alla dilazione, cioè la persistenza di posizioni non regolarizzate che escludono la temporaneità della difficoltà del contribuente.
- L'istanza di dilazione ex art. 19 d.P.R. n. 602/1973 presuppone una temporanea obiettiva difficoltà, ma anche la concreta possibilità di adempiere; la presenza di precedenti cartelle insolute può legittimare il rigetto.
- L'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione con funzione informativa: non costituisce, di per sé, prova legale dell'inesistenza del credito né dell'avvenuto pagamento delle cartelle.
- Una dichiarazione resa in sede esecutiva, se riferita al pagamento della sola somma necessaria alla conversione del pignoramento, non prova automaticamente l'estinzione dell'intero debito originario.
- In Cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
- Le doglianze che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
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