Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28631/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972, relativa a omessi versamenti di IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006. La cartella era stata notificata il 12 dicembre 2011, mentre il contribuente sosteneva che il termine di decadenza per la notifica fosse scaduto il 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973. In appello la C.T.R. aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile solo la proroga del comma 2 dell'art. 4 O.P.C.M. n. 3780/2009 e non anche quella del comma 3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia nelle controversie sulla cartella di pagamento; secondo, violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 4, comma 3, O.P.C.M. n. 3780/2009, sostenendo che la proroga al 31 dicembre 2011 si applicasse anche alle cartelle di qualunque tipologia, di competenza di uffici operanti nel cratere sismico, destinate a contribuenti domiciliati altrove.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nelle controversie sulla tardività della notifica della cartella, e ha accolto il secondo motivo. Interpretando l'art. 4 O.P.C.M. n. 3780/2009 secondo la sua ratio di favore per Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione, ha affermato che il comma 3 proroga al 31 dicembre 2011 il termine di notifica per tutte le cartelle di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del cratere sismico, anche se il debitore ha domicilio fiscale fuori da tale area. Poiché nel caso concreto la cartella era stata notificata il 12 dicembre 2011 ed era di competenza di uffici operanti nel Comune di L'Aquila, la notificazione è stata ritenuta tempestiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto l'originario ricorso del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità e difficoltà interpretativa della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla tempestività della notifica della cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; il concessionario della riscossione non è il solo legittimato a contraddire, né sussiste litisconsorzio necessario con conseguente obbligo del giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio.
  • La disciplina emergenziale adottata per gli eventi sismici abruzzesi del 2009 va interpretata secondo la sua ratio di favore per l'amministrazione finanziaria e per gli agenti della riscossione, distinguendo tra cartelle ex art. 36-bis destinate a contribuenti domiciliati nel cratere e cartelle, di qualunque tipologia, di competenza di uffici operanti nel cratere.
  • La proroga al 31 dicembre 2011 prevista dall'art. 4, comma 3, O.P.C.M. n. 3780/2009 si applica a tutte le cartelle di pagamento di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del cratere sismico, anche quando il debitore abbia domicilio fiscale fuori da tale area, purché la scadenza originaria ricada nel periodo indicato dalla norma.
  • Quando la questione di diritto è definita e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., respingendo o accogliendo la domanda originaria senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.