Cassazione Civile, Ordinanza n. 28631/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972, relativa a omessi versamenti di IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006. La cartella era stata notificata il 12 dicembre 2011, mentre il contribuente sosteneva che il termine di decadenza per la notifica fosse scaduto il 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973. In appello la C.T.R. aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile solo la proroga del comma 2 dell'art. 4 O.P.C.M. n. 3780/2009 e non anche quella del comma 3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia nelle controversie sulla cartella di pagamento; secondo, violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 4, comma 3, O.P.C.M. n. 3780/2009, sostenendo che la proroga al 31 dicembre 2011 si applicasse anche alle cartelle di qualunque tipologia, di competenza di uffici operanti nel cratere sismico, destinate a contribuenti domiciliati altrove.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nelle controversie sulla tardività della notifica della cartella, e ha accolto il secondo motivo. Interpretando l'art. 4 O.P.C.M. n. 3780/2009 secondo la sua ratio di favore per Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione, ha affermato che il comma 3 proroga al 31 dicembre 2011 il termine di notifica per tutte le cartelle di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del cratere sismico, anche se il debitore ha domicilio fiscale fuori da tale area. Poiché nel caso concreto la cartella era stata notificata il 12 dicembre 2011 ed era di competenza di uffici operanti nel Comune di L'Aquila, la notificazione è stata ritenuta tempestiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto l'originario ricorso del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità e difficoltà interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del controllo automatizzato da cui derivava la cartella di pagamento
art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base del controllo automatizzato relativo all'IVA
art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
indicato come norma che fissa il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento
art. 4 O.P.C.M. n. 3780 del 6 giugno 2009
interpretato nel senso che il comma 2 riguarda le cartelle ex art. 36-bis destinate a contribuenti domiciliati nel cratere, mentre il comma 3 estende la proroga al 31 dicembre 2011 a tutte le cartelle di competenza di uffici operanti nel cratere, anche se il debitore è domiciliato altrove
art. 3, comma 3, L. n. 212 del 2000
richiamato come disposizione derogata dalla disciplina emergenziale
art. 10 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato nel motivo sull'asserito difetto di legittimazione passiva
art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato nel motivo sull'asserito difetto di legittimazione passiva
art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato nel motivo sull'asserito difetto di legittimazione passiva
richiamato nel motivo relativo alla legittimazione passiva e al petitum della domanda
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo relativo alla legittimazione passiva e al corretto contraddittorio
menzionato come rimedio alla nullità della notificazione del ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per la compensazione integrale delle spese
Massime di principio
- Nelle controversie sulla tempestività della notifica della cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; il concessionario della riscossione non è il solo legittimato a contraddire, né sussiste litisconsorzio necessario con conseguente obbligo del giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio.
- La disciplina emergenziale adottata per gli eventi sismici abruzzesi del 2009 va interpretata secondo la sua ratio di favore per l'amministrazione finanziaria e per gli agenti della riscossione, distinguendo tra cartelle ex art. 36-bis destinate a contribuenti domiciliati nel cratere e cartelle, di qualunque tipologia, di competenza di uffici operanti nel cratere.
- La proroga al 31 dicembre 2011 prevista dall'art. 4, comma 3, O.P.C.M. n. 3780/2009 si applica a tutte le cartelle di pagamento di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del cratere sismico, anche quando il debitore abbia domicilio fiscale fuori da tale area, purché la scadenza originaria ricada nel periodo indicato dalla norma.
- Quando la questione di diritto è definita e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., respingendo o accogliendo la domanda originaria senza rinvio.
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